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R.OMMISSIVI, :red_flag: Si parla di obblighi di garanzia cioè l'…
R.OMMISSIVI
PROPRI
Detti anche di pura omissione. È un reato di azione nel quale il fatto consiste nell'omettere la condotta imposta dal precetto. Un tipico esempio è dato dall'omissione di soccorso che punisce chi non presta soccorso ma, come detto sopra, il sogg deve avere concrete possibilità di agire.
Vi sono 3 requisiti :
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Termine di adempimento : Entro il quale deve essere tenuta la condotta. Può essere espresso o desunto.
IMPROPRI
Detti anche di non impedimento. Consiste nel mancato impedimento di un evento che si aveva L'obbligo giuridico di impedire. È un reato di evento :red_flag:
La norma base é l'art.40 cpv cp che vale come clausola di equivalenza, cioè, determina le condizioni per equiparare la condotta omissiva a quella attiva. Praticamente EQUIVALE a chi cagiona la morte di un uomo o NON ne impedisce l'evento avendo l'obbligo giuridico di farlo.
:warning: Si applica SOLO ai reati con evento naturalistico perchè è collegato al rapporto di causalità + modificazione del mondo esterno.
:forbidden: Sono limitati dall'inapplicabilità ai reati di condotta a tipizzazione necessariamente attiva.
:check: QUINDI si limita ad essere applicato ai reati causali puri nei quali è considerata rilevante qualsiasi condotta che sia causale rispetto alla realizzazione dell'evento. (nesso di causalità vd. dopo)
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CONDOTTA OMISSIVA
La dottrina ha discusso a lungo al fine di individuare l'essenza dell'ommissione, ha elaborato 3 teorie
Non facere
:forbidden: Scartata perchè non consente di distinguerla dalla mera inerzia, incompatibile con il principio di materialità :red_flag:
Aliud facere
:forbidden: Scartata perchè. essendo consistente nel compiere una diversa azione positiva, è irrilevante sotto il profilo dell'esistenza del reato.
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:warning: rilevanti sono le cond. omissive consistenti nell'inosservanza di doveri giuridici NON di doveri meramente morali.
:!: Condizione essenziale perchè l'omissione possa assumere rilevanza penale è la possibilità concreta di adempiere al dovere di fare ad impossibilia nemo tenetur (es: non si può chiedere di soccorrere il bagnante in difficoltà a chi non sa nuotare)
:red_flag: Si parla di obblighi di garanzia cioè l'obbligo giuridico che grava su specifiche categorie predeterminate di soggetti previamente forniti degli adeguati poteri giuridici di impedire eventi offensivi dei beni altrui, affidati alla loro tutela per l'incapacità dei titolari di proteggerli adeguatamente.
3 tipologie
1) Protezione e hanno lo scopo di difendere determinati beni vs fonti di pericolo, presuppongono un particolare vincolo giuridico tra garante e titolare del bene, in virtù del quale viene affidato al primo il compito di tutela. (es: genitori-figli; personale sanitario-pazienti;)
2) Controllo Sono obblighi di vigilare su determinate fonti di pericolo al fine di tutelare tutti i beni ad esse esposti. (es: proprietari di cose o animali pericolose che devono adottare misure idonee a impedire danni)
3) Impedimeno di reati: sono obblighi di evitare la commissione di reati da parte di soggetti sottoposti ai poteri impeditivi del garante il quale, dove si commetta reato, ne risponderà a titolo di concrso (es: titolare di poteri di educazione/istruzione che devono impedire reati dei figli minori, allievi, infermi di mente etc)
:red_flag: È il princ. in virtù del quale può costituire reato solo il comportamento umano che si estrinseca nel modo esteriore (nullum crimine sine actione). Ha funzione garantista, sancito dagli artt. 25 c2 C e 2cp che parlano di fatto commesso.
:red_flag: Sono reati per la cui commissione la legge richiede che l'azione/omissione produca un determinato effetto esteriore (es. omicidio). Si differenziano da quelli di pura condotta per i quali la legge richiede il semplice compimento dell' azione/omissione