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TUB. 1993 9 Titoli 162 art. - Coggle Diagram
TUB. 1993
9 Titoli 162 art.
ART. 1
Definizione attività bancaria
Attività di raccolta delle risorse finanziarie dai soggetti in surplus e l'esercizio del credito.
Ha carattere d'impresa e può essere esercitata solo dalle banche.
Le banche possono esercitare ogni altra attività finanziaria nonchè attività connesse e strumentali (ammesse al mutuo riconoscimento)
TITOLO 1
Autorità creditizie
ART. 2 - 9
L'elencazione delle autorità creditizie
CICR
Ministro dell'Economia e delle Finanze
Banca d'Italia
TITOLO 2
Banche
ART. 10 - 50
Possono finanziare la loro attività emettendo obbligazioni bancarie (titolo di credito emesse dalle banche per la raccolta di risorse finanziarie)
Per poter esercitare l'attività bancaria è necessaria l'autorizzazione della Banca d'Italia e l'iscrizione all'albo.
E' possibile insediare delle succursali sia in Italia che all'estero perché c'è il principio della libera prestazione di servizi.
C'è la possibilità per gli investitori di acquisire partecipazioni al capitale delle banche.
Gli amministratori devono essere dotati di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.
Specifiche sul profilo giuridico delle banche (SPA oppure Banche popolari o di credito cooperativo cioè SCARL).
TITOLO 3
Vigilanza
ART. 50 - 69
Potere di controllo che si attribuisce alla Banca d'Italia
Diversi tipi:
Informativa
- le banche devono inviare periodicamente un report di informazioni alla Banca d'Italia
Regolamentare
- rispetto della normativa del settore
Ispettiva
- ispezioni da parte della Banca d'Italia sull'operato delle banche.
Ordinarie : ogni 10 anni
Straordinarie: quando la Banca d'Italia viene a conoscenza di particolari anomalie
Consolidata
- nel caso di Gruppi Bancari dove c'è la banca capogruppo e delle banche controllate
TITOLO 4
Disciplina delle crisi
ART. 70 - 105
Provvedimenti di natura straordinaria per cercare di risanare la banca
Es. Sostituzione della governance della banca con degli amministratori straordinari nominati dalla Banca d'Italia per gestire la situazione di crisi
Se la situazione non si risolve subentra lo stato di Liquidazione Coatta Amministrativa
Previsto un importante strumento "Sistema di garanzia dei depositanti" fondo periodicamente alimentato dalle banche. Questo fondo garantisce i depositanti per una somma pari a 100.000 euro.
TITOLO 5
Soggetti operanti nel settore finanziario
ART. 106 - 114
Elencazione degli altri intermediari finanziari del settore finanziario.
TITOLO 5 - bis
Istituti di moneta elettronica
ART. 114 bis -114 quinquies
IMEL legge comunitaria 2001
Moneta Elettronica: valore di mercato rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico
emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente
TITOLO 6
Trasparenza delle condizioni contrattuali
ART: 115 - 128 bis
Tutti gli elementi che caratterizzano il contratto (banca-cliente) devono essere noti attraverso appositi strumenti di pubblicità.
Le banche vendono denaro che quindi ha un costo rappresentato dal tasso di interesse.
Nei contratti troviamo anche il TAN e il TAEG che comprende anche tutte le altre spese legate al contratto.
TITOLO 7
Altri controlli
ART. 129
La Banca d'Italia può chiedere a chi emette strumenti finanziari segnalazioni periodiche. dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi ed offerti in Italia o all'estero da soggetti italiani.
Al fine di acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati.
TITOLO 8
Sanzioni
ART. 130 - 145
Sanzioni di carattere penale e amministrativo a fronte di reati
TITOLO 9
Disposizioni transitorie e finali
ART. 146 - 162
Regolano il passaggio tra la vecchia e la nuova normativa