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L'ACCORDO SULLA TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETA' bis, 1., 2. -…
L'ACCORDO SULLA TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETA' bis
La coesistenza
tra indicazione geografiche e marchi geografici
che operano su piani diversi.
L'Unione Europea
vieta il marchio geografico individuale
:
per il fatto che il detentore
potrebbe impedire a tutti l'uso di quel nome
,
dunque
non
è consentito l'uso come
marchio il nome descritto dell'origine geograf. del prodotto.
La disciplina comunitaria permette ad il produttore di un'area geografica determinata
ad
utilizzare per i suoi prodotti tale indicazione senza impedire agli altri della stessa zona di usarla
.
Il diritto di esclusiva appartiene
a tutti i prodotti dell'area interessata
. Non vi è un'analoga disclipina nei vari paesi extraUE.
Dove
non è vietato l'uso del marchio geografico individuale
, nel TRIPs è
sancito l'obbligo degli Stati di fornire agli interessati gli strumenti sostanziali e processuali idonei
.
Nonchè il
principio della nullità della registrazione del marchio geografico che riguardi prodotti non origine del territorio
.
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LA DIFFERENZA DELLE FORMULE DEL DIRITTO COMUNITARIO E DELL'ACCORDO TRIPS SUL CONFLITTO TRA MARCHIO INDIVIDUALE GEOGRAF
Tra l'aprile e maggio 2003, l'Australia e il USA, contestano la compatibilità del regolamento 2081/92 con la TRIPs,
richiedendo l'istituzione del Panel WTO, concluso con il report 15 marzo 2005
.
Secondo la tesi Australiana i prodotti agricolo non solo altro che
derrate e che quindi essi devono restare soggetti alle regole dell'economia e non sono cultura
Dunque le I.G. come uno dei
nuovi modi di espressione della rendita fondiaria e non sarebbe giusto proibire ad un australiano di produrre vino che sia capace di conquistare il mercato
Ciò che stride è la pretesa della denominazione originaria diversa, come ad esempio il Cannonau.
I due paesi contestavano:
il principio del rispetto del trattamento nazionale garantito dalla TRIPs
e cio per le differenze tra le
due procedure comunicare di registrazione/opposizione delle I.G.
Di
produzioni situate nel territorio della CE o nei territorio del WTO
La seconda procedura è
sottoposta due condizioni addizionali
, art. 12.1 del regolamento,
è
necessario che il Paese terzo sia in grado di dare garanzie identiche/equivalenti
a quelle imposte per
I.G. delle produzioni comunitarie
.
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Il
rapporto tra la protezione giuridica comunitaria delle indicazioni geografiche e quella comunitaria dei marchi
.
A vari prodotti alimentari del Nuovo Mondo
sono stati attribuiti come marchi, nomi di prodotti similari del Vecchio Mondo
Per agganciamento ma anche per via che i
produttori dei primi sono oriundi europei perchè volevano mantenere il ricordo "nominando" i propri prodotti con i segni geografici
Dopo la registrazione come marchi negli stati in cui non è vietato può nascere il problema della
coesistenza tra questi marchi registrati e le I.G. ufficiali
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Secondo il Panel disattende la difesa dell'UE
(
Norme sull'etichettatura dei prodotti alimentari e sulla pub. ingannevole,
darebbe adeguata protezione al titolare di un marchio nel suo diritto di impedire gli usi aversi dopo la registazione IG
)
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