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CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE, :red_flag: Sul diritto alla vita si sono aperti…
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE
Cosa sono?
Dette anche scriminanti sono situazioni normative tipicamente previste in presenza delle quali una condotta, altrimenti dalla legge punibile, in quanto una norma la ammette o lo impone.
:forbidden: sono distinte dalle mere cause di NON punibilità per ragioni di opportunità. es: figlio che sottrae denaro ai genitori in quanto i sogg.coinvolti siano legati da un forte vincolo familiare.
:warning: operano in modo obiettivo, quindi anche se l'agente non ne era a conoscenza o per errore le riteneva inesistenti.
:check: In caso di scriminanti putative , ovvero erroneamente ritenute esistenti dal sogg, queste sono SEMPRE valutate a suo favore. Naturalmente devono essere presenti elementi di fatto concreti da giustificare l'erroneo convincimento. (ad es: la punibilità NON è esclusa se si tratta di errore determinato da colpa :red_cross:)
Si fondano sul fatto di individuare particolari situazioni di non punibilità limitando l'applicazione di norme di portata generale. ad es: l'art.575cp incrimina chi cagiona la morte di un essere umano, MA è limitato dall'art.52cp che stabilisce la non punibilità nel caso di legittima difesa. :warning:
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3) STATO DI NECESSITÀ
Scriminante che ricorre quando il soggetto agente ha commesso il fatto per salvare se o altri da un pericolo attuale di un danno grave, pericolo da lui NON volontariamente causato, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Il fondamento risiede nel bilanciamento degli interessi, la legge non ha interesse a farne prevalere uno o un altro se sono di pari grado, mentre privilegia quello più rilevante. se ne è uno di grado superiore.
DIFFERENZE CON LA L.D: Innanzitutto viene leso il diritto di un innocente e non dell'aggressore, i limiti sono più rigorosi in quanto debba trattarsi strettamente di diritti personali, esposti a un danno grave e non volontariamente causato; infine sul piano delle conseguenze si deve risarcire il soggetto pregiudicato. :!:
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2) LEGITTIMA DIFESA
Scriminante che ricorre quando il soggetto agente ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
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:red_flag: Sul diritto alla vita si sono aperti ampissimi dibattiti. L'art.50cp ha introdotto una possibilità non è punibile chi commette un illecito con il consenso dell'avente diritto; comminato all'art. 579 ovvero l'omicidio del consenziente, esclude il FT ma NON l'antigiuridicità. Ha aperto la strada a:
Consenso ambito medico: 2008, diritto a rifiutare le cure.
Aiuto al suicidio (caso CAPPATO): L'ART.580 incrimina le condotte di istigazione al suicidio e l'agevolazione in questo. Il caso di Marco Cappato, che avrebbe portato personalmente Fabiano Antoniani (detto Fabo) in una clinica in svizzera per il trattamento di fine vita (eutanasia). Al termine di un lungo iter giudiziario Cappato venne scagionato, la CC dichiarò nel 2019 l'illegittimità costituzionale dell'art.580 nella parte in cui NON esclude la punibilità di chi, con determinate modalità come consenso informato e capacità di intendere e volere dell'avente diritto, agevola il suicidio assistito di chi verte in una condizione patologica irreversibile e che gli procuri sofferenze fisiche psicologiche, e senta lesa la propria dignità. (previo parere del comitato etico e condizioni verificate dalla struttura medica)
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:red_flag: La dottrina dice che la fuga è sempre doverosa* laddove non esponga ad un danno superiore o ragionevolmente inferiore a quello che reca l'aggressore (es: non può essere richiesta se comporta aborto o infarto)