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ERRORE, :red_flag: Tuttavia nella parte speciale esistono 2 disposizioni,…
ERRORE
Cosa è?
Falsa rappresentazione della realtà, naturalistica o normativa. Si distingue:
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oggetto
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sul precetto: il soggetto si rappresenta e vuole un fatto identico a quello vietato, ma per errore, lo ritiene lecito.
Lo disciplina l'art.47: ai primi due commi tratta dell'e.sul fatto dipeso da e.DI fatto (ipotesi colposa); al terzo comma tratta sempre di e.sul fatto ma dipeso da e.DI diritto. ENTRAMBE ESCLUDONO IL DOLO MA IL TERZO NON CONTIENE LA COLPA.
ERRORE SUL FATTO
ART.47: Investe uno degli elementi costitutivi del FT, ed esclude la punibilità dell'agente. La ratio è quella per cui se l'agente ha una falsa rappresentazione della realtà NON può essere considerata dolosa la sua condotta. :red_flag:
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ERRORE SUL PRECETTO
È la combinazione con la sentenza n.364 del 1988. la corte intervenne sul rigore dell'art.5 per cui NESSUNO possa invocare come scusa l'ignoranza della legge. Introdusse così la buonafede del contravventore per mitigare a ciò.
Succ. la CC dichiara incostituzionale l'articolo 5 nella parte in cui non escludeva l'ignoranza inevitabile e dichiarò punibile solo se la legge penale è conoscibile, se l'ignoranza è EVITABILE.
E.SU LEGGE EXTRA-PENALE
Es: il boscaiolo per errore dell'interpretazione della legge civile crede di potersi appropriare della legna nel bosco altrui, ma non vuole rubarla.
Ha efficacia scusante SOLO se non si esaurisce sul precetto MA comporta un errore sul fatto (il sogg vuole un fatto diverso da quello vietato)
:red_flag: Tuttavia nella parte speciale esistono 2 disposizioni, in materia di r.sessuali e pedo-pornografia, che disciplinano delle ipotesi di errore sul FT (tipo l'errore sull'età della persona offesa). Per l'art.47 sussisterebbe il dolo in queste ipotesi, mentre per questi due artt. (602 e 609) riguarderebbe un errore sul precetto.