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COLPA, :red_flag: Le regole cautelari hanno la duplice funzione di:
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COLPA
Cos'è?
elemento soggettivo che sussiste qualora l'agente NON volesse la realizzazione dell'evento MA tuttavia si verifica a causa di negligenza, prudenza e imperizia, in violazione di regole cautelari.
art.43: realizzato contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto. Si caratterizza per la levità della pena rispetto al DOLO. Si definisce tramite i suoi 4 elementi costitutivi.
1) ASSENZA DI VOLONTÀ
Elemento negativo: mancanza di volontà del fatto materiale. È il segno di confine tra colpa e dolo, laddove manchi l'elemento della rappresentazione e volontà, sussiste la colpa.
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4) MISURA SOGG. COLPA
Per l'accertamento a titolo di colpa è necessario, oltre la violazione di una regola cautelare, anche tenere conto della condizioni soggettive del soggetto (fisiche ed intellettuali). NON morali.
GRADO DELLA COLPA
Il G deve valutare anche questo per stabilirne la gravità. Lo disciplina l'art.133cp che da una gradazione della colpa, con un minimo e un massimo della pena in concreto, tenendo conto della distinzione tra: condotta imposta dalle regole e comportamento concreto posto in essere.
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:red_cross: NO punibilità per colpa lieve in ambito sanitario se il dottore ha agito con imperizia ma ha rispetto le linee guida**.
:red_cross: NO punibilità per caso fortuito perchè è un accadimento eccezionale ed imprevedibile. La dottrina lo ha classificato come causa di esclusione della colpevolezza perchè data l'imprevedibilità, l'evento non è evitabile alla stregua dell'agente modello.
:red_flag: Le regole cautelari hanno la duplice funzione di:
-1) nelle att.rischiose autorizzate di risolvere il conflitto di interessi tra tali attività e gli interessi da esse messi in pericolo;
-2) nelle attività rischiose vietate di stabilire, una volta escluso il dolo; la colpa.
:red_flag: Da qui le nozioni di: culpa in eligendo, cioè riguardante la responsabilità di chi si avvale della collaborazione di terzi sul lavoro, e ad egli spetta controllarne l'operato; Culpa in vigilando, cioè riguardante la colpa sottostante alla responsabilità per il fatto illecito altrui, che viene attribuita a coloro che sono tenuti alla sorveglianza di determinate persone reputate non in grado di rendersi pienamente conto delle proprie azioni.