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TENTATIVO (delitto tentato), :red_flag: Da un raffronto tra il C.Rocco…
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:red_flag: Da un raffronto tra il C.Rocco 1930 e Zanardelli 1889 ne è emerso che lo Zanardelli distingueva tra atti esecutivi e atti preparatori, cosa superata dal Codice Rocco che NON parla + di atti esecutivi, parla di mera preparazione del delitto, già punibile anche se inidoneo. Ancora oggi i cd. atti preparatori NON sono punibili a meno che non siano idonei e potenzialmente pericolosi in concreto.
:red_flag: Delitti di attentato detti anche a consumazione anticipata, prodotti contro lo Stato, sono incriminati per il fatto di cagionare danno, se ne punisce il pericolo ma NON a titolo di Tentativo (perchè sarebbe come punire il pericolo del pericolo e lederebbe il p. di offensività)