:red_flag: In caso mancasse una parte che deve necessariamente presenziare, il G ordina alla parte impugnante di notificare a questa parte, un atto equivalente all'atto di impugnazione, si tratterà di un atto denominato di integrazione del contraddittorio e conterrà la trascrizione dell'atto di imp.originario, il provv. del G e le cond. che l'impugnante riterrà di prendere, in via eventuale, contro la parte dimenticata.