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CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO (CTU), :red_flag: Nella percipiente il…
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:red_flag: Nella percipiente il CTU avrebbe il compito di percepire, cioè, far emergere i fatti e quindi vale come mezzo di PROVA.
Quella deducente dovrebbe rendere esplicite le conseguenze tecniche di fatti già accertati e pertanto non lo sarebbe, per ragioni politico-ideologiche e dogmatico-dottrinarie. INFATTI l'art.191 cpc prevede che il CT sia nominato con l'ordinanza che ammette i mezzi di prova.
:red_flag: RICUSAZIONE&ASTENSIONE art.192 cpc:
-c1: Ordinanza notificata dal cancelliere al CTU con invito a comparire all'udienza fissata dal G;
-c2: il CTU che non intende accettare e vuole astenersi, deve farne denuncia o istanza al G che l'ha nominato almeno 3gg prima dell'udienza di comparizione; Tra le cause di astensione si annoverano gravi ragioni di convenienza.
-c3: nello stesso termine el parti devono deporre le loro ist.di ricusazione in cancelleria, e il G istruttore provvede con ord.NON impugnabile.