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ALTRI MEZZI DI PROVA, :red_flag: In tale caso il G istruttore procede…
ALTRI MEZZI DI PROVA
CONFESSIONE
ex art.2730 cc è la dichiarazione che una parte fa della verità dei fatti ad essa sfavorevoli, e favorevoli all'altra parte, idonei a produrre conseguenze giuridiche pregiudizievoli.
In quanto atto dispositivo deve provenire da chi è capace di disporre del diritto, e deve riguardare diritti disponibili, effettuata poi con libera volontà. :red_cross: In caso di errore di fatto o violenza può essere revocata.
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GIURAMENTO
È una solenne dichiarazione di verità che la parte fa nelle forme solenni previste dalla legge per ciò stesso la verità di questo fatto si ritiene definitivalmente e irreversibilmente provata.
Ha gli stessi presupposti della confessione (come capacità, legittimazione etc.) e come essa è un atto negoziale e dispositivo.
FF: Però in questo caso la disposizione non proviene dalla parte di chi giura, ma dalla parte di chi affida la decisione sul proprio diritto, al giuramento altrui. :!!:
NON può essere definito in base a : :forbidden: decisioni relative a cause per cui le parti non possono disporre; un fatto illecito; contr.con forma ad substantiam; negare un fatto accertato in un atto pubblico.
3 TIPI DI GIURAMENTO
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SUPPLETORIO: Definito d'ufficio dal G quando le domande non sono pienamente provate ma nemmeno sfornite di prove.
ESTIMATORIO: Definito dal G al fine di stabilire il valore della cosa domandatogli se non è possibile fare altrimenti.
EFFICACIA GIURAMENTO
Ha efficacia di prova legale. La parte a cui è stato definito il giudizio decisorio se non si presenta senza giustificato motivo all'udienza fissa o si rifiuta, soccombe alla domanda.
:red_flag: In tale caso il G istruttore procede all'assunzione dell'interrogatorio nei modi e termini fissati dall'ord. che li ammette e NON sono ammesse domande su fatti diversi da quelli formulati nei capitoli e quelli concordati dalle parti.