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Art.6 Regolamentazione della circolazione FUORI dai centri abitati -…
Art.6 Regolamentazione della circolazione FUORI dai centri abitati
Il Prefetto può:
In conformità alle direttive del MIT, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o tratti di esse per motivi di sicurezza pubblica, della circolazione, tutela della salute o motivi di carattere militare
stabilire annualmente le prescrizioni anche spazio-temporali per il transito delle greggi
L'ente proprietario della strada con ordinanza può:
Riservare corsie a determinati utenti
Vietare il parcheggio o imporre il pagamento di una somma
Stabilire obblighi, divieti e limitazioni, temporanei o permanenti per tutti gli utenti o solo per alcune categorie, per esigenze della circolazione o in base alle caratteristiche della strada
Prescrivere l'obbligo di gomme da neve, catene o simili
Sospendere temporaneamente la circolazione di tutti o alcune categorie di utenti per incolumità pubblica, tutela urgente e improrogabile del patrimonio stradale o esigenze tecniche
Vietare temporaneamente la sosta per esigenze tecniche o di pulizia, con avviso tramite segnaletica non meno di 48 ore prima
Tali ordinanze sono a cura di:
Giunta Regionale per le strade Regionali
Presidente dell Provincia per le strade Provinciali
A.N.A.S. per le strade statali
Sindaco per le strade Comunali e vicinali
Prevista sanzione pecuniaria + stop del viaggio per mancato rispetto dei provvedimenti di sospensione della circolazione del Prefetto o degli enti proprietari delle strade
Se il trasgressore è conducente di un veicolo per trasporto di cose:
Sospensione della patente da 1 a 4 mesi
Sospensione della Carta di Circolazione da 1 a 4 mesi
La sanzione pecuniaria è piu' alta
Per chi circola ugualmente dopo essere stato fermato(reiterazione), sospensione della patente da 2 a 6 mesi