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LA COMPRAVENDITA, art. 1470 - Coggle Diagram
LA COMPRAVENDITA, art. 1470
La vendita comporta il trasferimento di una cosa vs il corrispettivo di un prezzo
Effetti
reali
obbligatori
vendita di cosa futura
vendita di cosa altrui
vendita di cosa generica
Caratteri contratto
consensuale
a prestazioni corrispettive (sinallagmatico)
Obbligazioni del venditore
fare acquistare proprietà o diritto se questo non è a effetto immediato
consegnare la cosa al compratore (tradizio)
garantire compratore dall'evizione e dai vizi della cosa
evizione (situazione giuridica del bene)
prima (pericolo di rivendita)
durante (chiamata in causa del venditore)
dopo (evizione compiuta)
vizi (situazione fattuale)
per l'operato della garanzia serve che i vizi siano occulti
si distingue da quella di mancata qualità
si distingue da consegna di un'altra cosa (fa riferimento a disciplina inadempimento)
Rimedi del compratore in caso di vizi
azioni edilizie
azione redibitoria: risoluzione del contratto
azione estimatoria: riduzione del prezzo
diritto a risarcimento del danno
Termini e condizioni per l'azione
denunciare (<=8 gg): termine di decadenza
prescrizione entro 1 anno dalla consegna: termine di prescrizione
Obbligazioni del compratore
sostenere spese per la vendita
sostenere spese accessorie
pagare prezzo prefissato nei termini del contratto