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diritto internazionale (1-2-3), la ratifica + scambio o deposito degli…
diritto internazionale (1-2-3)
comunità costituita da stati sovrani moderni, che si pone come ordinamento giuridico e dà vita al proprio diritto
base sociale costituita non da persone fisiche ma esclusivamente da stati
anarchico > non c'è un ente che si ponga in posizione sovraordinata nei confronti dei consociati
non vi è un organo legislativo che produca norme che hanno come destinatari la generalità dei soggetti che ne fanno parte
norme generali > prodotte da fonti di fatto e obbligano tutti i soggetti dell'ordinamento
norme particolari > da accordi e trattati, obbligano solo gli stati che li sottoscrivono
manca un meccanismo di soluzione delle controversie che eventualmente sorgono fra i soggetti dell'ordinamento
corti e tribunali internazionali nascono da trattati
la protezione degli interessi dei singoli è affidata all'
autotutela
ogni soggetto è autorizzato ad usare atti coercitivi (forza militari, sanzioni economiche e commerciali) per attuare i propri diritti
concezione dualistica > ord. interno e internazionale sono indipendenti e separati, le conseguenze possono prodursi solo su uno.
modalità mediante cui lo stato contrae obblighi internazionali
origine consuetudinaria
origine pattizia
trattati
forma +
ratifica
(consenso dello stato ad essere vincolato)
= istituto giuridico mediante cui un soggetto fa propri gli effetti di un negozio concluso con terzi dal proprio rappresentante
la ratifica è atto del PdR (ita), che necessita in alcuni casi dell'autorizzazione del parlamento
legge di autorizzazione (art.80)
variazione del territorio, oneri finanziari dello stato, modificazione di leggi, dalla natura politica (vincolano la politica estera),
previsti arbitrati o regolamenti giudiziari internazionali (limitazione della sovranità)
sono negoziati dallo stato, mediante l'opera del ministro degli affari esteri, il quale agisce sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio dei ministri
accordi
la semplice firma vincola lo stato
concezione monista > uno dei due ordinamenti deriva dall'altro, il primato è ottenuto da quello "originario "
lo stato si obbliga, ratificato un trattato, ad adattare il proprio ordinamento introducendo una normativa interna --> tuttavia solo lo stato può adattare il proprio ord., se non lo fa nei tempi fissati può solo incorrere a forme di responsabilità
l'adattamento può aver luogo in diverse forme. (in ITA 3)
ricorso ai procedimenti speciali
> è approvata una legge che dispone l'adattamento interno ai vincoli internazionali attraverso l'
ordine di esecuzione
"piena e intera esecuzione è data al trattato "
gli obblighi non sono riformulati nella legge, ma sono vincolanti in virtù dell'ordine di esecuzione che rimanda in toto al trattato
l'estinguersi del trattato comporterà l'estinzione della norma interna
l'adattamento automatico
> non vi è necessità di alcun apposito atto statale
immediato e diretto completo e continuo
perchè questo meccanismo operi è necessario che l'ord. interno lo preveda
ITA > art. 10 - concerne solo le norme consuetudinarie, rimane fuori il diritto pattizio
norma sulla produzione giuridica > riconosce le norme internazionali come fonti di fatto idonee a creare, modificare o estinguere norme interne
posizione intermedia fra Costituzione e legge > violare una norma internazionale comporta la violazione indiretta della cost.
LIMITE > principi supremi dell'ord cost. e dei diritti inalienabili della persona
ricorso ai procedimenti ordinari
> sono adottate norme di cui contenuto si conforma agli obblighi internazionali
introduzione di nuove norme, modifiche o soppressione di norme preesistenti
la ratifica + scambio o deposito degli strumenti di ratifica presso una delle parti