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LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, art. 11 della Costituzione italiana:
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art. 11 della Costituzione italiana:
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
art. 10 della Costituzione italiana:
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
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:warning: gli organi dell'ONU, invece, non possono emanare atti direttamente vincolanti per gli Stati membri
:warning: i regolamenti sono direttamente efficaci e vincolanti; le direttive invece devono poi essere attutate tramite apposite leggi dai singoli Stati