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ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA - Coggle Diagram
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
GOVERNO
Organo collegiale
Organi necessari
Presidente del Consiglio dei Ministri
o Capo del Governo
"
Primus inter pares
"
Ministri
Consiglio dei Ministri
Organi non necessari
Ministri senza portafoglio
Vice presidenti del Consiglio
Viceministri
Sottosegretari
Commisari straordinari
Consiglio del gabinetto
Comitati interministaeriali
CRISI DI GOVERNO
in caso di:
Elezione
del nuovo Parlamento
Impedimento
del Presidente del consiglio
Voto di sfiducia
del Parlamento
Crisi extraparlamentari
FORMAZIONE DEL GOVERNO
Dimissioni del
Presidente del Consiglio
al
Capo dello Stato
Il
Capo dello Stato
inizia le consultazioni
Il
Presidente del Consiglio
presenta la lista dei ministri al
Presidente della Repubblica
Il
Presidente della Repubblica
nomina ufficialmente il nuovo
Presidente del Consiglio
Giuramento del nuovo
Presidente del Consiglio
e dei
Ministri
Entro
dieci giorni
il
nuovo Governo
deve recarsi in Parlamento per il
voto di fiducia
FUNZIONI
Funzione di indirizzo politico
Funzione normativa
Articolo 77 Costituzione
Regolamenti
Articolo 76 Costituzione
Funzione esecutiva
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
è un organo
Monocromatico
Indipendente
Imparziale
Apolitico
ELEZIONE
Requisiti:
Minimo 50 anni
Godimento dei diritti civili e politici
Cittadinanza italiana
Eletto dal
Parlamento
in seduta comune a
Palazzo Montecitorio
Si uniscono le
Camere
+
58 rappresentanti delle regioni
(3 per ogni regione, 1 per la Valle D'Aosta)
L’elezione avviene a
scrutinio segreto
a maggioranza dei due terzi e dal 4° scrutinio a
maggioranza assoluta
MANDATO
Eletto per 7 anni
Può essere rieletto
Alla dine del mandato diventa senatore a vita
Sede ufficiale: Palazzo del Quirinale
In caso di impedimento esercita le sue funzioni il Presidente del Senato
Incompatibile con qualsiasi altra carica
FUNZIONI
Partecipa ai tre poteri dello Stato attraverso le proprie attribuzioni
Attribuzioni:
Potere di controllo (veto sospensivo sulle leggi)
Potere di garanzia (nomina capo del governo e ministri)
Potere di stimolo (inviare messaggi alle Camere)
RESPONSABILITÀ
irresponsabile, sotto il profilo politico, non può cioè essere chiamato a rispondere delle sue decisioni, tranne che per:
Attentato alla Costituzione (violazione della Costituzione)
Alto tradimento (comportamento lesivo nei confronti della Nazione)
è il
Capo dello Stato
Ruolo di Garanzia e rispetto della Costituzione
Rappresenta l'Unità Nazionale
PARLAMENTO
ELEZIONE Sistema elettorale
misto
Proporzionale
Maggioritario
Sbarramento
Per Coalizione
MAGGIORANZA
Maggioranza assoluta
Metà+1 dei componenti della
Camera
e del
Senato
(es. elezioni del Presidente della Repubblica)
Maggioranza Qualificata
2/3 dei componenti della
Camera
e del
Senato
. Votazione per leggi di revisione della
Costituzione
Maggioranza semplice
Metà+1 dei presenti in aula. Votazione per leggi ordinarie
ITER LEGISLATIVO
COSTITUZIONALE
Discussione
Approvazione
Iniziativa
ORDINARIO
Promulgazione
Pubblicazione
Approvazione
Entrata in vigore
Discussione
Iniziativa legislativa
FUNZIONAMENTO
Bicameralismo perfetto
ORGANIZZAZIONE
Senato (200 senatori)
Elettorato attivo 25 anni
Elettorato passivo 40 anni
Camera (400 deputati)
Elettorato attivo 18 anni
Elettorato passivo 25 anni
5 senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica
Organizzazione interna
Commissioni Permanenti
Giunte
Gruppi parlamentari
Ufficio di presidenza
FUNZIONI
Funzione elettiva
Approvazione del bilancio dello Stato
Funzione di indirizzo politico
Funzione di controllo
Funzione legislativa
LA MAGISTRATURA
FUNZIONE GIUDIZIARIA
Principi:
Diritto alla difesa
Principio del giudice naturale
Diritto di azione
Principio del "giusto processo"
Esercita la
funzione giurisdizionale
: attività diretta ad applicare le
norme giuridiche
nei casi concreti dedotti in giudizio (esercitata dall'insieme dei
Giudici
e dei
Magistrati
)
Giudici
soggetti solo alla legge, scelti secondo un
concorso pubblico
(inamovibili)
CORTE COSTITUZIONALE
COMPOSIZIONE
15 giudici
eletti per 9 anni e
non rieleggibili
5 giudici eletti dal
Parlamento
5 giudici eletti dalle
supreme magistrature ordinarie
(Corte di Cassazione, Corte dei Conti, Consiglio di Stato)
5 giudici nominati dal
Presidente della Repubblica
FUNZIONI
Giudica la
legittimità delle leggi ordinarie
del Parlamento, dei decreti del Governo e delle Regioni
Giudica situazioni di
contrasto tra Istituzioni
, tra Stato e Regioni
Giudica l'ammissibilità del
referendum abrogativo
("annullare" una legge)
Giudica la responsabilità del
Presidente della Repubblica
in caso di messa in
stato d'accusa
da parte del Parlamento