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ECONOMIA E POLITICA DELLA SICUREZZA ALIMENTARE - Coggle Diagram
ECONOMIA E POLITICA DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
General Food Law”
Finalità: garantire un livello elevato di tutela della salute umana in relazione agli alimenti
istituisce l’obbligo della rintracciabilità
istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare
Nel corso degli anni sono state rivolte critiche pesanti nei confronti della politica europea della sicurezza alimentare, accusata di frammentarietà e scarsa trasparenza.
Nel corso degli anni ’90 le istituzioni europee hanno preso sotto controllo la situazione per affermare una politica unitaria che assicuri che la protezione dei consumatori sia la priorità in qualsiasi momento e non solo in situazioni di emergenza
E.F.S.A
“General Food Law” – Autorità europea per la sicurezza alimentare
Obiettivo: creazione di un organismo indipendente che svolge la funzione di fornire pareri scientifici e informazioni alla Commissione sulle questioni che hanno un impatto diretto o indiretto sulla salute e sicurezza dei consumatori di alimenti
Principi fondamentali:
indipendenza
eccellenza
trasparenza
Il ruolo dell’EFSA consiste nel valutare e comunicare tutti i rischi associati alla catena alimentare.
Le indicazioni dell’EFSA vengono utilizzate per la definizione di politiche e decisioni dei gestori del rischio.
L’attività di EFSA è svolta in risposta a richieste specifiche di consulenza scientifica da parte della Commissione europea, del Parlamento europeo e dagli Stati membri dell’UE (70% delle opinioni di EFSA sono in risposta all’industria su prodotti nuovi).
L’EFSA, inoltre, si assume incarichi di lavoro in ambito scientifico anche di sua spontanea iniziativa (la cosiddetta procedura di “autoassegnazione”).
Cosa EFSA non può fare:
Assumersi la responsabilità della normativa alimentare
Farsi carico dei controlli per la sicurezza/qualità degli alimenti, dell’etichettatura e di altri aspetti simili
Sostituirsi alle autorità nazionali
La scienza all’EFSA:
10 gruppi di esperti
Gli scienziati indipendenti sono selezionati sulla base della loro comprovata eccellenza nel proprio settore di specializzazione
Riunioni a porte aperte, dove ritenuto opportuno
Il 30 aprile 1997 la Commissione ha presentato il Libro verde “Principi generali della legislazione in materia alimentare nell’Unione Europea
LA COMMISSIONE HA CONCENTRATO LA SUA ATTENZIONE SU QUATTRO PUNTI CARDINE
Responsabilità:
A tutti gli stadi della catena alimentare deve essere chiaro a chi compete la responsabilità della sicurezza e dell’integrità degli alimenti e devono essere adottate disposizioni in materia di responsabilità in caso di danni alla salute del consumatore.
Misure di controllo:
Devono essere adottate misure di controllo lungo tutta la catena alimentare.
Principio di precauzione e della maggior informazione scientifica possibile:
In caso di rischio di danno grave irreversibile, l’assenza di una piena certezza scientifica non deve costituire un motivo per differire l’adozione di misure adeguate ed effettive
Dovere di informazione:
Il consumatore deve essere adeguatamente informato sulla natura dei prodotti alimentari.
Definizione Rintracciabilità
Art. 18 Reg.(CE) 178/2002
“Capacità di risalire alla storia, all’utilizzazione o all’ubicazione di ciò che si sta considerando.”
“È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime”
Tracciabilità
“E’ il processo che segue il prodotto da monte a valle e fa in modo che ad ogni stadio attraverso cui passa vengano lasciate opportune tracce.”
Individuare il pericolo;
Caratterizzare il pericolo;
Valutare l’esposizione;
Valutazione del rischio.