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libertà di riunione (art. 17), libertà di associazione (art.18) - Coggle…
libertà di riunione (art. 17)
tutti i cittadini hanno diritto di riunirsi liberamente senza armi
3 tipi di riunione
luogo privato > è dato per scontato che non ci sia bisogno di alcun permesso
luogo aperto al pubblico > non è richiesto alcun preavviso
luogo pubblico
> è richiesto un preavviso (non permesso) alle autorità, che può annullarla solo per
motivi comprovati di sicurezza o incolumità pubblica
intese sia riunioni stabili che mobili, sono esclusi solo i meri assembramenti
se diviene violenta -> le forze dell'ordine devono allontanare i violenti e gli armati senza sciogliere la riunione
se non è possibile allora devono sciogliere la riunione anche con l'uso della forza (proporzionata), previo avvertimento
forte matrice politica, permette lo sviluppo della democrazia
libertà di associazione (art.18)
possibilità di dar vita ad un soggetto giuridico, non è necessari la compresenza dei soggetti
diritto di associarsi liberamente
per fini che non sono vietati al singolo
=limite generale
ampiezza massima > sono valide tutte tranne quelle che commettono reato
valide anche quelle antisistema e antidemocratiche
unico limite è quello previsto dalla 12 disposizione finale > ricostruzione del dissolto partito fascista
norma generale, ma la cost. ha norme speciali per alcuni tipi di associazioni
religiose, sindacati, partiti
di norma a base volontaria, tranne quelle imposte per legge ai fini dell'ordine pubblico
2 limiti
specifici (co.2)
vietata quelle
segrete
o nascoste
è garantita la democrazia -> libertà = trasparenza
alla cost. non interessano quelle dell'ambito privato ma quelle
politiche
es. loggia massonica col fine di passare ad una democrazia autoritaria
nascondono i fini o i membri
vietate quelle
paramilitari
che perseguono
fini politici
ass. con schemi militari che si affiancano alla politica
es. le camicie verdi della Lega Nord con Bossi