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libertà personale (art.13) diritto inviolabile - Coggle Diagram
libertà personale (art.13)
diritto inviolabile
la regola generale è la riserva di giurisdizione e l’eccezione è la limitazione della libertà personale ad opera delle forze dell’ordine con le specifiche garanzie.
ragioni di necessità e urgenza
48h per avvisare il giudice + 48h perché convalidi il provvedimento
l'ambito protetto più ovvio è la
liberta dagli arresti
,
ma
la tutela si estende a restrizioni che assoggettano il corpo del singolo alla volontà dello stato
anche su limitazioni che incidono sulla reputazione/dignità del singolo
es. daspo o provvedimento della firma
divieto delle torture
la
responsabilità penale
è
personale
la limitazione della libertà può essere conseguenza solo di una condotta di cui è responsabile il soggetto
resp. dolosa > l'ha voluta
resp. colposa > l'avrebbe potuta evitare con normale diligenza
tassatività
della legge > le norme devono essere chiare, il soggetto deve sapere quali sono i comportamenti vietati
non retroattività
> il sogg. non può essere condannato se il comportamento non era vietato nel momento in cui è avvenuto
fine
rieducativo
della pena
il fine ultimo non è punire, ma permettere il reinserimento sociale del reo
rifiuto della pena di morte
incompatibilità cost. dell'
ergastolo
> accettato perchè non è mai un effettivo per sempre ma 30 anni + condizioni
custodia cautelare
il sistema penale comporta una limitazione della libertà personale, è necessario quindi che sia ispirato a valori che mirino al minimo sacrificio
il leg. deve fissare il limite massimo della custodia cautelare
proporzionati alla gravità dei reati
possibilità di anticipare la pena per esigenze cautelari -conflitto - principio di non colpevolezza