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LE OBBLIGAZIONI, MORA DEL DEBITORE, MORA DEL CREDITORE, responsabilità…
LE OBBLIGAZIONI
OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
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PRINCIPIO NOMINALISTICO
L'OBBLIGAZIONE PECUNIARIA SI ESTINGUE IN RELAZIONE ALL'IMPORTO NOMINALE, E NON IN BASE AL VALORE EFFETTIVO DELLA MONETA
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INTERESSI
LEGALI
crediti liquidi e esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente
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ANATOCISMO
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LO STATO FISSANDO DELLE SOGLIE CONNESSE ALL'USURA SI PREOCCUPA DI EVITARE CHE LA PARTE FORTE PREVALGA SULLA PARTE DEBOLE
TIPI DI PRESTAZIONE
DI DARE
si fa riferimento della consegna di un bene. la natura di quello che stiamo consegnando avrà un peso diverso nel rapport
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DI CONTRARRE
contratto preliminare dove due soggetti si obbligano entro due mesi a stipulare un contratto tra loro
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INADEMPIMENTO
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art 1218 Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile
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in questo senso si pensi alle OBBLIGAZIONI NATURALI: sono un'eccezione del significato di obbligazione in senso giuridico perchè il creditore non potrà ottenere la soddisfazione dei suoi diritti dato che l'obbligazione è sorta in adempimento di doveri morali e sociali
immaginiamo i due conviventi che abbiano deciso di non contrarre matrimonio e quindi che convivano sotto lo sesso tetto. immaginiamo che nel corso della loro vita si facciano dei trasferimenti patrimoniali nel caso in cui uno dei due perdesse il lavoro. quando queste prestazioni sono svolte in coerenza con lo svolgimento della vita tra i due soggetti e sono proporzionali al patrimonio dei due soggetti allora questo è u dovere morale
nelle obbligazioni giuridiche nel momento in cui si svolga una prestazione nei confronti di un soggetto non titolare del diritto di credito si parla di un arricchimento senza causa e quindi si può richiedere la ripetizione
nelle obbligazioni naturale, nella prima fase il debitore on è tenuto ad adempiere alla sua prestazione
supponiamo che ci si giochino 1000 euro ad una partita a carte. se perdo non sono tenuto giuridicamente a pagare i soldi, però se si adempie non si potrà più chiedere la ripetizione di qunaot effettuato
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L'OBBLIGAZIONE E' UN RAPPORTO GIURIDICO CHE LEGA UN SOGGETTO AD UN ALTRO SOGGETO PER L'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
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si tratta dello specifico dovere giuridico in forza del quale un soggetto, il debitore, è tenuto a una prestazione patrimoniale per soddisfare l'interesse di un altro soggetto il creditore
è una situazione giuridica soggettiva passiva. si collocano dal lato passivo di un diritto di credito che è un diritto soggettivo relativo e non assoluto
opera la responsabilità patrimoniale del debitore applicata alla tutela giurisdizionale, ovvero una responsabilità che impone al soggetto debitore di compiere una serie di atti e laddove non lo faccia vi saranno degli strumenti e delle azioni giudiziali mediante il quale il creditore potrà reintegrare i propri diritti
lo strumento estremo che può essere utilizzato in caso di inadempimento è quello in cui il creditore può espropriare beni presenti e futuri del debitore. QUESTO E' IL CARATTERE DELL'OBBLIGAZIONE GIURIDICA
le obbligazioni in senso giuridico devono essere distinte da quei vincoli che sorgono in modi differenti come ad esempio i rapporti di cortesia: che sono rapporti che possono sorgere per motivi religiosi, di amicizia e politici
è un tema che nello svolgimento della sua analisi vedrà alcuni riferimenti alla responsabilità contrattuale perchè il tema delle obbligazioni è ontologicamente connesso all'inadempimento e cioè la mancata dell'esatta esecuzione della prestazione e quindi la responsabilità contrattuale
MORA DEL DEBITORE
EFFETTI
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PASSAGGIO DEL RISCHIO
poniamo il caso che il debitore debba consegnare della merce in quella data ma che non lo faccia e poi dopo qualche giorno si verifica un evento che estingue per sempre quella merce e non si è messo in mora il debitore allora il rischio cade sul creditore
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QUANDO IL DEBITORE NON ESEGUE, INGIUSTIFICATAMENTE, LA PRESTAZIONE NEL TTERMINE STABILITO PER L'ADEMPIMENTO (senza che il ritardo sia giustificato)
MORA DEL CREDITORE
EFFETTI
l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, per causa non imputabile al debitore è a carico del creditore esempio della consegna della frutta
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il creditore e' obbligato a corrispondere al debitore le spese di custodia della cosa e a risarcire i danni che il debitor abbia subito a causa della mora
liberazione dall'obbligazione, attraverso il deposito dei beni per cui c'è stata l'offerta reale o per intimazione
il creditore dovrà partecipare alla prestazione come nei casi in cui il creditore non metta a disposizione i locali affinchè la merce da consegnare sia consegnata
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