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SEPARAZIONE - Coggle Diagram
SEPARAZIONE
MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE E LA RICONCILIAZIONE
È previsto che i genitori hanno diritto a domandare, in ogni tempo, la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo
RAPPORTI PATRIMONIALI: qualora sopravvengono giustificati motivi il giudice può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti presi in precedenza.
Il giudice ha il potere di modificare i provvedimenti di separazione in caso di gravi inadempienze od atti che arrechino pregiudizio al minore e ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento
Gli effetti della separazione possono cessare attraverso la riconciliazione
I coniugi di comune accordo fanno cessare gli effetti della sentenza di separazione senza l'intervento del giudice
La normativa dell’ordinamento dello stato civile prevede l’annotazione nell’atto di matrimonio delle dichiarazioni con cui i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione
Affinché si producano gli effetti della riconciliazione occorre invece il ripristino della comunione materiale e spirituale dei coniugi
La riconciliazione rende di nuovo operante anche la presunzione di paternità del padre durante il matrimonio, venuta meno a seguito della separazione legale
A seguito della riconciliazione i coniugi non possono far valere in un nuovo giudizio di separazione, i fatti e i comportamenti che sono intervenuti prima della riconciliazione stessa
Non comporta lo scioglimento del rapporto coniugale, ma un'attenuazione dello stesso
Il divorzio comporta invece lo scioglimento
In entrambi i casi la sentenza viene annotata nell'atto di matrimonio a cura dell'ufficiale dello stato civile
Gli effetti della separazione si hanno a seguito della separazione legale tramite l'intervento del giudice
Conseguenze giuridiche derivanti la separazione di fatto
Qualora uno dei coniugi si allontani ingiustificatamente dalla casa coniugale perde ilo diritto all'assistenza morale e materiale dell'altro
Se la separazione di fatto si protrae per lungo tempo, la violazione dei doveri coniugali viene valutata con minor rigore dal giudice
La disciplina sull'adozione minorile equipara la separazione di fatto a quella legale: entrambi impediscono l'adozione
La separazione legale può essere:
CONSENSUALE
Vi è un accordo tra coniugi
I punti presi in discussione sono:
Assegno di mantenimento a favore di uno dei coniugi
Diritto del marito e della moglie a rimanere nella casa coniugale
Affidamento dei figli ad entrambi o ad uno di loro
previsione di tempi e luoghi in cui il genitore non affidatario può vedere i figli
Determinazione somma di mantenimento per la progenie
Nell'accordo di separazione coesistono un contenuto necessario ed uno eventuale
L'accordo viene messo per iscritto in un ricorso che viene poi depositato in tribunale
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GIUDIZIALE
Si ricorre se manca l'accordo
L'iniziativa è presa con ricorso per la separazione da uno dei coniugi che espone le sue ragioni
Non ci si può opporre all'iniziativa giudiziale di un coniuge quando viene richiesta la separazione
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SEPARAZIONE CON ADDEBITO
Casi:
Violazione dell'obbligo di assistenza e di coabitazione
le aggressioni all’integrità fisica, morale e sociale dell’altro coniuge, il rifiuto di assistere il coniuge che si trovi in una situazione di infermità mentale
Violazione dell'obbligo di contribuzione
Si verifica quando la mancanza di contribuzione sia totale e quando si tenga un comportamento volontario diretto a porre l’altro coniuge nelle condizioni di non potervi ottemperare
Violazione dell'obbligo di coabitazione
L’addebitabilità sussiste quando uno dei coniugi abbia rifiutato in modo sistematico e ingiustificato di concordare la fissazione della residenza familiare.
Non sussiste poi l’addebitabilità della separazione qualora il coniuge non sia stato nella residenza familiare per giusta causa.
Violazione dell'obbligo di fedeltà
Non basta che sussista il tradimento
Occorre considerare i comportamenti reciproci dei coniugi
Neppure una stabile relazione extraconiugale giustifica l’addebito, quando non sia accertata l’esistenza del nesso causale fra il tradimento la crisi coniugale
EFFETTI DELLA SEPARAZIONE TRA CONIUGI
La separazione attenua il rapporto coniugale che comunque rimane
A seguito la moglie conserva il cognome del marito
L’obbligo di fedeltà e quello di assistenza morale in quanto connessi strettamente alla coabitazione vengono meno con la cessazione di quest’ultima
L'obbligo di collaborazione permane nei confronti dei figli
A partire dai provvedimenti provvisori del giudice della separazione, l’obbligo di assistenza materiale e quello di contribuzione sono sostituiti dall’obbligo di mantenimento
Assegno di mantenimento
In caso di separazione consensuale, l'ammontare dell'assegno è determinato dall'accordo delle parti
In caso di separazione giudiziale il giudice pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto necessario al suo mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri
L'assenza di redditi adeguati va intesa come mancanza di sufficienti redditi in grado di assicurare al coniuge il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio
il giudizio di adeguatezza è costituito dalle potenzialità economiche del coniuge tenuto al mantenimento
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EFFETTI DELLA SEPARAZIONE NEI CONFRONTI DEI FIGLI
Sistema innovato dalla legge n.54 del 2006 che ha introdotto una nuova versione dell’articolo 155 del codice civile
stabilisce che in caso di separazione riguardo ai figli si applicano le disposizioni contenute nel capo secondo del titolo nono
La norma chiarisce che in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei
procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, si applicano le disposizioni del presente capo.
Anteriormente al 2006 Il giudice, nel pronunciare la separazione, doveva stabilire a quale genitore spettasse l’affidamento
La scelta cadeva quasi sempre sulla madre, con cui figli minorenni abitavano.
Il coniuge cui venivano affidati i figli aveva l’esercizio esclusivo della potestà sugli stessi
. I coniugi non affidatari avevano il diritto e il dovere di vigilare sull’istruzione e l’educazione dei figli, potendo ricorrere al giudice quando ritenessero che fossero state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Le coppie non sposate in caso di rottura del rapporto, il genitore non convivente non aveva la potestà sul figlio minore, potendo semmai vigilare sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita dello stesso
sistema è stato sottoposto a lungo a serrate critiche
Pieno di litigi su quale dovesse essere il genitore affidatario
E non chiariva con esattezza quali fossero le modalità di esercizio dei diritti del genitore non affidatario, il quale spesso finiva per un avere voce in capitolo
Con la legge del 2006 viene introdotto in concetto di
BIGENITORIALITA'
Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale
L'interesse del minore può realizzarsi tramite l'
affidamento condiviso
Il giudice valuta la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilisce a quali di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando anche la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli.
Il giudice può disporre l’audizione del figlio minore che abbia compiuto 12 anni e anche di età inferiore ove capace di discernimento
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Il giudice tuttavia può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.
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COME SI ATTUA L'AFFIDAMENTO CONDIVISO?
Considerare due aspetti:
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ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli
Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso in cui l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o contragga nuovo matrimonio
La revoca dell’assegnazione della casa non consegue automaticamente all’instaurazione di un nuovo matrimonio o di una nuova convivenza di fatto ma all’accertamento che la perdita del beneficio non vada a ledere in alcun modo gli interessi materiali, psicologici e morali dei figli
Con figli minori, ciascuno dei genitori é obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di 30 giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o domicilio
La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.