REPUBLICA ITALIANA:
ORGANI COSTITUZIONALI

POTERE GIUDIZIARIO

POTERE ESECUTIVO 🔓 :
guidare, governare il paese

GOVERNO

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

POTERE LEGISLATIVO: stilare ✒ ✅ ed approvare le leggi che entreranno in vigore in Italia-PARLAMENTO

CORTE COSTITUZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

SENATO della REPUBBLICA

MINISTRI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

OGNI MINISTRO SI OCCUPA DI UN SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

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MAGISTRATURA

“Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale"

Le funzioni del Presidente della Repubblica:

  •  indice le elezioni delle nuove Camere;
    
  •  autorizza la presentazione alle Camere di disegni di legge e di iniziativa del Governo;
    
  • promulga le leggi approvate dal Parlamento;
    
    • con un “messaggio motivato” rimette un disegno di legge alle Camere per la revisione del testo;
      
  • indice i referendum popolari;
    
  •  scioglie  le  Camere  (o  una  sola  di  esse),  tranne  che  nell’ultimo  semestre(detto “semestre bianco”) del suo mandato;
    
  •  può nominare 5 senatori a vita.
    
  •  nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri;
    
  • ha il comando delle forze armate, presiede il Consiglio Supremo di Difesa e dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere;
    

Nel caso in cui sorgesse il dubbio che una legge sia anticostituzionale (che contrasti cioè con la Costituzione), essa esamina il testo legislativo ed emette una sentenza: se viene riconosciuta l’incostitu-zionalità della legge, questa decade