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lavoro nelle camere, proposta di legge, iter legislativo, da una camera…
lavoro nelle camere
giunte parlamentari
nominate dai presidenti delle camere, svolgono funzioni extra legislative, organizzazione interna e funzionamento delle camere.
viene svolto sia in assemblea sia nelle commissioni permanenti composte da sentori e deputati scelti dai gruppi parlamentari in proporzione ai voti ottenuti a livello nazionale e ciascuno è competente in una specifica materia.
proposta di legge
redatta per articoli; e preceduta da un introduzione per chiarire gli obbiettivi e successivamente depositata presso una camera per chiedere la discussione e l'approvazione
disegno di legge, se proposta dal governo.
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il presidente della camera affida il progetto di legge alla commissione permanente che opera in sede referente.
il suo compito è quello di esaminare il progetto prima dell'intera camera presentando una relazione scritta che contiene i contenuti essenziali del progetto e richiede la sua approvazione o non approvazione.
il progetto passa all'esame dell'assemblea e ogni parlamentare può proporre emendamenti; gli articoli devono essere approvati 1 a 1 prima della votazione dell'intera proposta.
questa fase è preceduta dalle dichiarazioni di voto in cui i capi gruppo esprimono l'orientamento del gruppo che presiedono sul progetto in discussione.
iter legislativo
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quando le camere deliberano e necessario il numero legale e le opposizioni per non far approvare una legge fanno ostruzionismo per ritardare il voto.
da una camera all'altra
quando il testo è stato approvato in una camera viene trasmesso all'altro; se la seconda apporta modifiche il disegno ritorna alla camera precedente.
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promulgazione
il presidente della repubblica ufficializza l'approvazione può rimandare il testo alle camere se intravede incostituzionalità, diritto di veto sospensivo che può essere esercitato una sola volta, se le camere riapprovano una legge il PDR è obbligato a promulgare
la legge viene pubblicata sulla gazzetta ufficiale dal ministro delle giustizia e per un periodo di 15 giorni (vacatio legis) non si applica.