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L. Nr. 240/2010 - Titolo I - Coggle Diagram
L. Nr. 240/2010 - Titolo I
Costituzione
Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 e al titolo V della parte II della Costituzione
principi di autonomia e di responsabilità
Ministero
criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti
valorizzare il merito, a rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria e a garantire l'effettiva realizzazione del diritto allo studio
obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti
verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito insieme all'ANVUR
Organi
ne fanno parte
1) rettore;
2) senato accademico;
3) consiglio di amministrazione;
4) collegio dei revisori dei conti;
5) nucleo di valutazione;
6) direttore generale.
Rettore
rappresentanza legale dell'università e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche
responsabilità del perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito
proposta del documento di programmazione triennale di ateneo
proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo
proposta del direttore generale
iniziativa dei procedimenti disciplinari
un unico mandato di sei anni, non rinnovabile
Senato
formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di ateneo
attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture
approvare il regolamento di ateneo
approvare, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture in materia di didattica e di ricerca, nonché il codice etico
funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture
mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato
parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'università
proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore a trentacinque unità, compresi il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti
due terzi con docenti di ruolo, almeno un terzo dei quali direttori di dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'ateneo
massimo di quattro anni e rinnovabilità del mandato per una sola volta
divieto per i componenti del senato accademico di ricoprire altre cariche accademiche
CdA
indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività
deliberare, previo parere del senato accademico, l'attivazione o soppressione di corsi e sedi
adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale
trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo
conferire l'incarico di direttore generale
disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari
undici componenti, inclusi il rettore, componente di diritto, ed una rappresentanza elettiva degli studenti
candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale
il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore o uno dei predetti consiglieri esterni
massimo di quattro anni
rappresentanti degli studenti, di durata biennale
rinnovabilità del mandato per una sola volta
divieto per i componenti del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche
Direttore Generale
personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali
conferimento da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico
gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo
partecipazione senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione
Consiglio dei revisori
tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato
uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze
uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso
un massimo di quattro anni
rinnovabilità dell'incarico per una sola volta
due componenti al Registro dei revisori contabili
Nucleo di Valutazione
verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti
verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale
soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all' ateneo