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L. Nr. 240/2010 - Titolo II - Coggle Diagram
L. Nr. 240/2010 - Titolo II
Fondo per il merito
È istituito presso il Ministero
finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale individuati, per gli iscritti al primo anno per la prima volta, mediante prove nazionali standard e, per gli iscritti agli anni successivi, mediante criteri nazionali standard di valutazione
erogare premi di studio, estesi anche alle esperienze di formazione da realizzare presso università e centri di ricerca di Paesi esteri
fornire buoni studio, che prevedano una quota, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, da restituire a partire dal termine degli studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito
Stato giuridico professori
Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito
a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno
750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito
Professori
ricerca e di aggiornamento scientifico
riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento
non meno di 350 ore in regime di tempo pieno
non meno di 250 ore in regime di tempo definito
incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari
Ricercatori
ricerca e di aggiornamento scientifico
compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento
350 ore in regime di tempo pieno
200 ore in regime di tempo definito
I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse
Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo
Mobilità
periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale
disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del docente
lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti
Revisione trattamento economico
trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale
Fondo per la premialità
premialità di professori e ricercatori
integrato dai singoli atenei anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati
Ulteriori somme possono essere attribuite a ciascuna università con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR
Competenza disciplinare
COLLEGIO DI DISCIPLINA = composto esclusivamente da professori universitari in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, secondo modalità definite dallo statuto, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo
non dà luogo alla corresponsione di compensi
L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore = entro 30 GG dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina
Il collegio di disciplina, uditi il rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia = entro 30 GG esprime parere
Entro 30 gg dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento
Il procedimento si estingue ove la decisione non intervenga nel termine di 180 GG dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione
Riconoscimento crediti
sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente
escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente
conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico