L’atto amministrativo nullo è inefficace, non gli si può riconoscere esecutorietà, non è sanabile o convalidabile. Può essere convertito in un altro atto. L’atto amministrativo che non sia nullo si presume legittimo, può comunque essere invalido quando, adottato nell’esercizio di un pubblico potere, incorre in uno dei vizi di legittimità o merito, ma finché non viene rimosso a seguito di un intervento dell’autorità amministrativa giurisdizionale continua a produrre effetti.