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CORTE COSTITUZIONALE - Coggle Diagram
CORTE COSTITUZIONALE
E' composta da 15 giudici: 5 giudici sono eletti dalle magistrature superiori, 5 dal Parlamento in seduta comune dei componenti e 5 sono nominati dal PDR. Essi durano in carica 9 anni e non sono rieleggibili.
Essi, all'interno, eleggono il Presidente che dura in carica 3 anni, ma può essere rieletto e dura in carica fino alla scadenza del mandato di giudice.
Nei giudizi di accusa contro il PDR, viene integrata da 16 giudici aggregati che vengono tratti a sorte da un elenco di 45 cittadini eletti dal Parlamento in seduta comune ogni 9 anni con le stesse modalità con cui vengono eletti i giudici costituzionali ordinari.
Questa composizione deriva dall’esigenza di assicurare la rappresentatività nella Corte delle forze politiche presenti in Parlamento
La loro carica è incompatibile con quella di membro del Parlamento, di un Consiglio Regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con qualsiasi ufficio che sia pubblico o privato. Non possono svolgere funzioni di amministratore o sindaco in società commerciali con fine di lucro, non possono svolgere attività politica in partiti politici, ne essere candidati ad elezioni politiche e amministrative.
Non possono essere sindacati per le opinioni espresse, né per i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La loro rimozione o sospensione può avvenire solo a seguito di deliberazioni della Corte presa a maggioranza dei 2/3 dei componenti che partecipano all' adunanza. Decadono se non esercitano le loro funzioni per 6 mesi.
Il conflitto tra poteri dello Stato (non sono i 3 poteri dello stato, oppure conflitti tra organi costituzionali, ma poteri che esercitano competenze stabilite da norme costituzionali) dello Stato e risolto dalla Corte costituzionale.
Il conflitto sorge quando due organi rivendicano la competenza, oppure quando un organo non esercita la competenza attribuitagli ritenendo che appartenga ad altri, oppure quando non esercitandola paralizza l’attività di altro organo.
La Corte verifica l’esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi del conflitto, poi dispone la notifica del ricorso agli organi interessati. Successivamente risolve il conflitto, dichiarando il potere all’organo a cui spetta ed annulla atti emanati dall’organo incompetente
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I conflitti tra Stato e Regioni e tra Regioni riguardano la competenza stabilita da norme costituzionali che viene lesa concretamente da un atto (normativo, amministrativo o giurisdizionale) dello Stato o della Regione.
Il conflitto è proposto (dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro delegato da esso oppure . dal Presidente della Giunta regionale su sua delibera) con ricorso entro 60 giorni dalla notificazione, pubblicazione o dalla conoscenza, dell'atto impugnato.
Il ricorso deve indicare come sorge il conflitto e specificare l'atto impugnato e le disposizioni costituzionali che si assumono violate.
La Corte Costituzionale risolve il conflitto dichiarando a quale soggetto spetta o non spetta la competenza ed annulla l’atto impugnato.
La Corte costituzionale può sindacare la legittimità costituzionale degli atti legislativi dello Stato e delle Regioni. E’ un sindacato accentrato, che può essere attuato in via incidentale e in via principale.
Giudizio in via diretta:
Il Governo può proporre la questione di legittimità costituzionale nei confronti degli statuti regionali che non vengono ritenuti in armonia con la Costituzione entro 30 giorni dalla loro pubblicazione. Deve essere deliberato dal Consiglio dei Ministri e presentato dal Presidente del Consiglio.
La questione di legittimità costituzionale nei confronti di leggi regionali può essere proposta entro 60 giorni dalla loro pubblicazione quando il Governo ritenga che esse violino qualsiasi norma costituzionale. Deve essere deliberato dalla Giunta regionale e presentato dal Presidente della Giunta Regionale.
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La Corte Costituzionale fissa l’udienza di discussione del ricorso entro 90 giorni dal deposito. Può sospendere gli atti legislativi impugnati quando c’è il rischio di un irreparabile pregiudizio all’interesse pubblico e all’ordinamento della Repubblica.
La Corte costituzionale è un organo costituzionale in quanto dà diretta ed immediata esecuzione alla Costituzione, ed è un organo giurisdizionale, in quanto le sue funzioni sono dirette a risolvere controversie in via definitiva.
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Ha il giudizio sui titoli di ammissione dei giudici, sia ordinari che aggregati.
E’ tutelata penalmente nei confronti di coloro che con i loro atti impediscono l’esercizio delle su funzioni o la vilipendano.
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