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IL DIRITTO E LA NORMA GIURIDICA - Coggle Diagram
IL DIRITTO E LA NORMA GIURIDICA
IL DIRITTO
DEFINIZIONE
il diritto è l'insieme delle regole (norme giuridiche) per la soluzione dei conflitti che insorgono o possono insorgere fra gli uomini
tutte le norme giuridiche compongono l'ordinamento o sistema giuridico italiano (DIRITTO OGGETTIVO)
FUNZIONE DEL DIRITTO
La funzione del diritto è quella di dirimere le controversie fra gli uomini, impedendo che questi ultimi affermino, senza regole e con l'uso della forza, i propri interessi
esistono altre regole che presiedono la convivenza umana
del costume sociale
le quali costituiscono anch'esse un sistema.
talvolta i vari sistemi di regole coincidono con il diritto, altre volte però non c'è identità
della religione
della morale
COERCITIVITA' DEL DIRITTO
Consente di distinguere le regole del diritto dagli altri sistemi di regole
il diritto impone l'osservanza delle proprie regole
ove sia possibile esso tende a eliminare le conseguenze della trasgressione
in altri casi si applicherà comunque una sanzione
CERTEZZA DEL DIRITTO
I consociati devono essere a conoscenza in anticipo, al fine di potersi regolare di conseguenza, di quali siano gli interessi protetti dal diritto e quali siano quelli non protetti
LA NORMA GIURIDICA
L'unità elementare dell'ordinamento giuridico è la norma giuridica
la maggior parte delle norme giuridiche sono formulate con il carattere della generalità ed astrattezza
la norma è GENERALE quando non si rivolge a determinate persone ma ad una serie indeterminata di soggetti
la norma è ASTRATTA perchè non si riferisce ad un fatto concreto ma ad una serie ipotetica di fatti
il giudice risolve la controversia esprimendo la SENTENZA applicando norme generali ed astratte
la sentenza è un COMANDO INDIVIDUALE
il carattere della generalità ed astrattezza può essere più o meno ampio
è ampio ella sua massima misura nelle NORME DI DIRITTO COMUNE
è meno ampio nelle NORME DI DIDRITTO SPECIALE
in cui viene determinata la serie delle persone o dei fatti a cui si riferiscono
PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA: occorre evitare situazioni omogenee in modo differenziato, ovvero situazioni disomogenee in modo eguale.
talvolta vengono emanate NORME ECCEZIONALI
In virtù di una situazione eccezionale che si è verificata
es una norma che permette in caso di terremoto di ritardare i pagamenti delle persone interessate
FATTISPECIE "immagine del fatto"
FATTISPECIE ASTRATTA
la descrizione del fatto contenuta nella norma giuridica, che può adattarsi ad una serie indefinita di eventi storici
la norma si dice ANALITICA quando descrive in modo dettagliato la fattispecie astratta
si dice che contiene una CLAUSOLA GENERALE se è formulata in modo più ampio ed elastico
FATTISPECIE SEMPLICE
contiene un solo fatto
FATTISPECIE COMPLESSA
si articola in più fatti
FATTISPECIE A FORMAZIONE PROGRESSIVA
è caratterizzata da una serie di fatti che si sviluppano nel tempo
FATTISPECIE CONCRETA
può verificarsi una situazione che rientra nella descrizione contenuta nella fattispecie astratta
NORME SINGOLARI O LEGGI FOTOGRAFIA
sono leggi che si riferiscono a singole situazioni
la legittimità di queste leggi deve essere verificata alla luce dei principi costituzionali
differenza tra disposizione e norma giuridica
DISPOSIZIONE
è l'enunciato presente in un documento normativo
NORMA GIURIDICA
la norma giuridica è il significato attribuibile ad una disposizione
NORME GIURIDICHE IMPERATIVE E DISPOSITIVE
IMPERATIVE (O INDEROGABILI) quando i soggetti non possono regolare i loro rapporti in modo difforme rispetto a quanto contenuto nella disciplina legale
qualora ciò accada, scatta una conseguenza giuridica negativa, come la nullità dell'atto giuridico compiuto in violazione della norma imperativa
DISPOSITIVA (O DEROGABILE) quando i privati possono modificarne il contenuto, regolando i loro rapporti in maniera diversa da quanto previsto ella stessa
nel testo della norma sono presenti le seguenti espressioni: salvo patto contrario, se le pari dispongono diversamente
LA STRUTTURA DELLA NORMA GIURIDICA
LA NORMA REGOLA
molte norme prevedono una regola che solitamente è una regola di condotta rivolta ai consociati al fine di orientarne il comportamento nel senso desiderato
in relazione alla possibile trasgressione della norma regola (detta anche NORMA PRIMARIA) l'ordinamento giuridico prevede diverse norme sanzione (definite anche NORME SECONDARIE) giacchè entrano in gioco soltanto quando la norma primaria sia disattesa
LA NORMA SANZIONE
si definisce sanzione la conseguenza che la norma giuridica fa discendere dalla violazione della regola di condotta
la sanzione ha diverse funzioni
FUNZIONE SATISFATTIVA
la sanzione serve ad eliminare la lesione dell'interesse e a ripristinare l'interesse tutelato dalla regola primaria
ad esempio il fisco sanziona chi non paga le tasse
FUNZIONE COMPENSATIVA
accade che la regola di condotta sia stata violata ma l'applicazione della norma secondaria non può ripristinare esattamente l'interesse leso
si pensi ad una persona che trovandosi a visitare un museo rompe un vaso cinese. la sanzione consiste nel pagare una somma di denaro che costituisce una valore economico pari al valore del vaso rotto.
FUNZIONE PUNITIVA
FUNZIONE DETERRENTE O PREVENTIVA
si applica a seguito della violazione di una regola di condotta che impone un determinato comportamento giacchè sarebbe riprovevole un comportamento diverso
si pensi all'indegnità a succedere che ocstituisce la sanzione prevista per rimuovere un soggetto dall'eredità a causa della sua condotta riprovevole. si pensi anche al diritto penale nel quale a seguito di un omicidio il carcere ha solo una funzione punitiva nè satisfattiva perchè non si può riportare in vita un morto nè compensativa perchè non c'è nessun tipo di risarcimento
LA NORMA PRODUTTRICE DI DETERMINATI EFFETTI LEGALI AL VERIFICARSI DI CERTE SITUAZIONI
PRINCIPIO CONSENSUALISTICO
il compratore diventa proprietario di un bene determinato per effetto di un accordo con il venditore e non in virtù della cosnegna del bene o del pagamento del prezzo.
EQUITA'
GIUSTIZIA DEL CASO SINGOLO