Art. 17 commi 5, 6 e 7 – Inversione contabile o
Reverse charge in ambito nazionale
È il sistema di inversione contabile mediante il quale il soggetto passivo cessionario o committente diviene debitore dell’Iva, in deroga a quanto stabilito dall’art. 17, c. 1, D.P.R. 633/1972.
L’estensione del reverse charge da parte del legislatore nazionale è stata motivata dall’esigenza di contrasto all’evasione dell’IVA e alle frodi fiscali in particolari settori considerati a rischio
Cessioni di oro (Art. 17, c. 5)
La fattura, emessa dal cedente senza addebito d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l’annotazione «inversione contabile» e l’eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve
essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all’articolo 25.
Subappalto edile (Art. 17, c. 6, lett. a)
Cessione fabbricati (Art. 17, c. 6, lett. a-bis)
Servizi in edifici (Art. 17, c. 6, lett. a-ter)
alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
Consorzi (Art. 17, c. 6, lett. a-quater)
Telefoni cellulari e altri apparecchi (Art. 17, c. 6, lett. b)
alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile
terrestre
Console giochi, PC, ecc. (Art. 17, c. 6, lett. c)
Trasferimenti di quote di emissioni di gas serra (Art. 17, c. 6, lett. d-bis)
Altri trasferimenti (Art. 17, c. 6, lett. d-ter)
Cessioni di gas e di energia elettrica (Art. 17, c. 6, lett. d-quater)
Il meccanismo del reverse charge si applica anche alle operazioni concernenti i rottami (R.M. 454/E/2008)
Art. 17-ter, Fatture verso enti pubblici – Split Payment La Legge di stabilità 2015 (L. 23-12-2014 n. 190) ha introdotto nell'ordinamento interno un nuovo meccanismo di applicazione dell'IVA denominato split payment (“scissione dei pagamenti”), in base al quale l'IVA gravante su una data operazione è applicata dal fornitore al momento dell'emissione della fattura di vendita e versata all'Erario dall'acquirente.L'ambito applicativo dello split payment è stato poi esteso prima dal D.L. 50/2017 e da ultimo dal D.L. 148/2017, ai seguenti soggetti:
- enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
- società controllate, , direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società controllate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c)
- società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);
- società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana .
La fattura dovrà recare, tra gli altri dati l'annotazione “scissione dei pagamenti” ed, eventualmente , il riferimento all'art. 17-ter del DPR 633/72.