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LE REGIONI - Coggle Diagram
LE REGIONI
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Procedimento legislativo: è il procedimento di formazione delle leggi regionali, si compone in 3 fasi:
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deliberazione: la legge viene votata e approvata dal consiglio poi viene pubblicata dal bollettino ufficiale della regione, entra in vigore (vacazio legis: 15gg)
iniziativa legislativa: la proposta di legge può essere presentata da 2 punti giunta, da singoli consiglieri e da cittadini elettori nelle regioni a statuto speciale.
Dagli stessi soggetti e dai consiglieri provinciali e comunali nelle regioni a statuto ordinario.
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Funzione legislativa: gli enti locali godono di autonomia normativa (potere di emanare leggi regionali). Dopo la riforma del 2001 l'art. 117 cost. prevede che le regioni abbiano competenza legislativa regionale, possono approvare leggi su ogni materia, eccetto alcune riservate allo stato.
stato: può emanare leggi solo per 2 gruppi di materie:
- competenza esclusiva: materie particolarmente delicate per tutti (politica estera e immigrazione);
- competenza concorrente: nelle materie in cui lo stato definisce i principi generali, ma la regione può dettagliare il contenuto dei provvedimenti (sicurezza sul lavoro).
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Regionalismo differenziato: Nel nostro ordinamento abbiamo 2 regioni:
-a statuto ordinario (15)
-statuto (5: sicilia, sardegna, trentino, valle d'aosta e friuli.
La specialità dello statuto riguarda le modalità di esercizio delle funzioni delle regioni (sono più ampie per via delle esigenze particolari delle comunità amministrate)
Il regionalismo differenziato è stato rafforzato con la riforma del 2001: a ciascuna regione è stata data la possibilità di tappare con lo stato, particolari forme di autonomia, per soddisfare le esigenze locali.
Autonomia finanziaria: è il potere di stabilire e applicare proprie tributi per acquisire le risorse per realizzare gli interventi necessari.
Prima del 2001 le regioni potevano gestire come volevano le risorse che lo stato gli dava.
Adesso le regioni dispongono direttamente delle risorse incassate sul territorio.
visto che ci sono regioni con una capacità fiscale minore rispetto ad altre la costituzione ha previsto un fondo perequativo (le regioni più ricche versano parte dei guadagni nel fondo da cui possano prelevare le regioni più povere).
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