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LE COMPETENZE DEL GIUDICE DI PACE, LE COMPETENZE DEL TRIBUNALE., LA…
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LE PARTI DEL PROCESSO
ATTORE E' COLUI CHE AGISCE PRESENTANDO AL GIUDICE L'ISTANZA,CIOE' LA RICHIESTA PER FAR VALERE IL PROPRIO DIRITTO.
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L'INTRODUZIONE
LA NOTIFICAZIONE E' IL MODO CON CUI SI RENDE UFICIALMENTE NOTO AL CONVENUTO CHE E' STATO CITATO IN GIUDIZIO.
LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO SI EFFETTUA CONSEGNANDO IN CANCELLERIUA UN FASCICOLO NEL QUALE L'ATTORE INSERIRA' TUTTI GLI ELEMENTI SUI QUALI SI FONDA LA PRETESA E IL CONVENUTO TUTTI GLI ELEMENTI SUI QUALI SO FONDA LA DIFESA.
L'ATTO DI CITAZIONE E' UN DOCUMENTO CON IL QUALE L'ATTORE INVITA IL CONVENUTO A PRESENTARSI IN GIUDIZIO PER DIFENDERSI DAVANTI AL GIUDICE
L'ISTRUZIONE
I GIUDICI A CUI LA CAUSA E' AFFIDATA, PRENDE VISIONE DELLE DOMANDE ( O ISTANZE) DELLE PARTI E, NEL CORSO DELLE UDIENZE, PROCEDE ALL'ESAME DEGLI ELEMENTI DI PROVA SUI QUALI DOVRA' FONDARE IL PROPRIO GIUDIZIO.
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LA SENTENZA DEFINITIVA
LA SENTENZA DIVENTA DEFINITIVA QUANDO PASSA GIUDICATO: LA QUESTIONE E' STATA ORMAI GIUDICATA E NON PUO' PIU' ESSERE MODIFICATA, SE NON IN CASO ECCEZIONALI PREVISTI DALLA LEGGE.
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