ARTICOLO 28 - Attività dei Docenti. Tale articolo può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa.
Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 28, comma 8, qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero in favore dei medesimi alunni nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. Il potenziamento dell’offerta formativa comprende le attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell’offerta formativa