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REVISIONE LEGALE DEI CONTI - Coggle Diagram
REVISIONE LEGALE DEI CONTI
DISCILPINA
D.lgs. 39/2010
detta
disciplina generale
norme speciali per gli
enti di interesse pubblico
-> tra cui sono comprese anche se le società italiane quotate in un mercato regolamentato italiano o di un altro SM UE
Reg. UE 537/2014
ha ad oggetto i
requisiti specifici
relativi alla revisione legale dei conti degli
enti di interesse pubblico
INIZIO
Nominato dall'
assemblea
su proposta motivata dell'organo di controllo
NOZIONE
Revisione legale dei conti
comprende:
:ONE: Formulazione, con apposita relazione, di un giudizio sul bilancio di esercizio sull'eventuale bilancio consolidato
:TWO: verifica svolta nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili
Attività
che devono essere svolte congiuntamente
distinte
funzionalmente collegate: attività di revisione svolta nel corso dell'esercizio indispensabile per poter formulare un giudizio sul bilancio
sono attività riservata ai soggetti iscritti nel
registro
dei revisori legali
insieme costituiscono il contenuto della revisione legale dei conti
SOGGETTI REVISORI
A) SOCIETÁ DI REVISIONE
componenti del CDA o del CDG sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti dal MEF
maggioranza dei componenti del CDA o del CDG è costituita da persone fisiche abilitate all'esercizio dell'attività di revisione legale
nelle società di persone la maggioranza numerica e per quote dei soci è costituita da soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale
nelle S.p.A. e nelle S.a.S. le azioni sono nominative e non trasferibile mediante girata
nelle S.p.A., nelle S.a.S. e nell'Srl la maggioranza dei diritti di voto dell'assemblea ordinaria spetta a soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale
I responsabili della revisione legale sono persone fisiche iscritte al registro
B) REVISORI LEGALI
persone fisiche
requisiti di onorabilità definiti dal MEF
che abbiano svolto l'attività di tirocinio
che abbiano superato uno specifico esame di idoneità professionale
in possesso di una laurea almeno triennale in materie afferenti l'esercizio della revisione
REQUISITI
Indipendenza
Revisore legale o società di revisione e non devono essere
in alcun modo coinvolti nel processo decisionale della società
Revisore legale o società di revisione non effettua la revisione in una società se sussistano
rischi
di auto riesame,
di interesse personale o
di rischi derivanti
dall'esercizio del patrocinio legale o
da familiarità o
da minaccia di intimidazione
Disciplina dei compensi:
corrispettivo (det. dall'ass.) per l'incarico non può essere subordinato ad alcuna condizione
Rapporto tra il responsabile della revisione e la società di revisione legale incaricata
:
I soci i componenti dell'organo di amministrazione della società di revisione legale o di un affiliato non possono intervenire nell'espletamento della revisione compromettendo l'indipendenza e l'obiettività del responsabile dell'incarico
FINE
DIMISSIONI
sono consentite entro certi limiti determinati dal MEF
Assemblea
può revocare l'incarico:
sentito l'organo di controllo
se ricorre giusta causa
:
inadempimento
situazione che minaccia l'indipendenza e l'obiettività
Il lavoro si conclude con una
relazione
che contiene un giudizio sul bilancio
DURATA:
Nelle società
non
enti di interesse pubblico:
:three: esercizi
RELAZIONE SUL BILANCIO
GIUDIZIO SUL BILANCIO
CON RILIEVI:
nell'insieme il bilancio è conforme alle regole e offre fotografia sostanzialmente corretta ma sussistono alcune deviazioni dalle norme
EVENTUALI RICHIAMI DI INFORMATIVA, CHE IL REVISORE SOTTOPONE ALL'ATTENZIONE DEI DESTINATARI DEL BILANCIO:
Non costituisce rilievo
NEGATIVO:
deviazioni dalle norme compromettono capacità rappresentativa del bilancio
DICHIARAZIONE DI IMPOSSIBILITÀ DI ESPRIMERE UN GIUDIZIO: limiti non consentono la verifica delle info necessarie per valutare l'attendibilità delle appostazioni e valutazioni del bilancio
SENZA RILIEVI:
bilancio è conforme alle norme e rappresentativo
GIUDIZIO SULLA COERENZA DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO
RESPONSABILITÀ
del revisore nei rapporti con la
responsabilità degli amministratori
:arrow_forward:
responsabilità solidale
per i danni derivanti dall'inadempimento dei loro doveri nei confronti
della società che ha conferito l'incarico,
dei soci e dei terzi
Tra debitori solidali i revisori sono responsabili nei limiti del loro contributo effettivo al danno cagionato
Responsabilità per la redazione del bilancio è degli amministratori e non del revisore legale
Revisore legale responsabile solo del giudizio formulato sul bilancio
Del revisore nei rapporti del
responsabile della revisione
:arrow_forward:
responsabilità solidale
per i danni derivanti dall'inadempimento dei loro doveri nei confronti dei soggetti danneggiati
Responsabile dell'incarico e i dipendenti che hanno collaborato sono responsabili in solido tra loro e con la società di revisione legale per i danni conseguenti ai propri inadempimenti o ai fatti illeciti nei confronti della società, dei terzi danneggiati
Responsabile dell'incarico e i dipendenti che hanno collaborato sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato
AZIONE DI RISARCIMENTO
Prescrizione: :five: anni dalla data della relazione sul bilancio
Contro: revisori e responsabili della revisione