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CAPITOLO DODICESIMO: LE REGIONI E LE AUTONOMIE LOCALI Titolo V Cost. artt…
CAPITOLO DODICESIMO: LE REGIONI E LE AUTONOMIE LOCALI Titolo V Cost. artt.114-133 Cost. - (Bosco Giulia)
Cenni Storici
.
La Cost. Rep., all’art. 5, dopo aver ribadito l’unità e indivisibilità della Repubblica, sancisce
principio del decentramento dei poteri
promuovendo le Autonomie locali
(assegna a Province e Comuni il ruolo di
circoscrizioni di decentramento statale
, con proprio indirizzo politico-amministrativo diverso dallo Statale)
Il tratto Cost. relativo alle Reg. è stato modificato. La più importante:
legge cost. 3/2001 (Riforma del Titolo V)
. Ha modificato il Titolo V della Parte II della Cost. («Le Regioni, le Province, i Comuni»).
modifica
Ha interamente riscritto l'
art.116
Cost.
L'art. 10 garantisce che le Regioni
a statuto ordinario non «scavalchino» quelle a statuto speciale
(per autonomia) giacché l'ampliamento di poteri riconosciuti alle ordinarie dalla riforma cost. del 2001 poteva far sembrare che le autonomie ordinarie avessero più poteri.
La legge del 2001 ha introdotto importanti disposizioni (art. 114)
Modifica il giudizio di legittimità costituzionale in via principale
: «parifica» la posizione di Stato e Regioni visto che
l'impugnazione delle leggi reg.
(a differenza di quanto avveniva in precedenza, dove veniva modificata prima di essere emanata)
è posteriore alla loro pubblicazione
. (art. 127)
Ha riscritto i
criteri di ripartizione della potestà legislativa fra Stato e Regioni
(art. 117)
Ha delineato una
nuova distribuzione delle funzioni amministrative fra Stato, Regioni ed Enti locali
(art. 118)
Ha
ridefinito l'autonomia finanziaria delle Regioni e degli Enti locali
(art. 119)
Principio nei rapporti fra Stato e Regioni ed Enti locali:
principio di leale collaborazione
sancito dalla Corte cost.(prima della riforma del 2001) come criterio di ogni relazione tra istituzioni. La riforma ha eliminato il controllo preventivo Statale verso atti delle Regioni e il controllo della Regione su atti degli Enti locali.
Ha introdotto una
nuova disciplina dei poteri sostitutivi dello Stato
(art. 120 Cost.).
Introduzione
l’
articolo 114
della Costituzione italiana, come modificato dalla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3
(
"Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"
), recita: "
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni.
"
Le Regioni
Definizione
Sono
enti pubblici
territoriali
, dal momento che il territorio ne rappresenta un elemento costitutivo oltre a segnare l’ambito di efficacia dei loro poteri;
autarchici
, nel senso che operano in regime di diritto amministrativo;
costitutivi della Repubblica
, come sancito dall’art. 114 Cost., insieme ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e allo Stato;
autonomi
, nei confronti dello Stato, essendo dotati di autonomia politica, legislativa, amministrativa e finanziaria;
ad appartenenza necessaria
perché composti da tutti coloro che risiedono stabilmente nel loro territorio.
Composizione
Organi della Regione:
il Consiglio Regionale
il quale esercita:
la
potestà legislativa
attribuita alle Regioni;
il Consiglio è l’
organo di indirizzo e di controllo politico
amministrativo.
la Giunta
organo esecutivo
delle Regioni.
il Presidente della Giunta
.
rappresenta la Regione;
dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
emana i regolamenti regionali;
Elezioni
Elezione Consiglio regionale?
Cittadini italiani residenti nella regione maggiorenni.
secondo la Legge della Regione
Elezione Giunta regionale?
Membri nominati dal presidente della Regione
, che può scegliere sia tra membri del Consiglio Regionale sia tra persone non elette al Consiglio. La giunta, in quanto nominata dal presidente della Regione,
non deve ottenere la fiducia del Consiglio regionale
.
Elezione Presidente della Giunta?
Il Presidente del Consiglio regionale viene eletto dai consiglieri
tra i consiglieri
a suff. univ. diretto
Tipologie
.
Regioni a statuto ordinario
15/20 regioni
statuto sottoposto a referendum se entro 3 mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta 1/50 degli elettori della regione o 1/5 del Consiglio regionale.
L'autonomia statutaria viene riconosciuta alle sole regioni a statuto ordinario.
Statuto adottato con
legge Reg
. che, in armonia con la Cost. Determina forma di governo e organizzazione e funzionamento.
Statuto è adottato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive ad intervallo non minore di due mesi.
Regioni a statuto speciale
5/20 (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli e Trentino)
forme e condizioni particolari di autonomia:
Autonomia legislativa ed amministrativa
scuola, sanità, infrastrutture e di conseguenza debbono provvedere al finanziamento con le proprie risorse, mentre nelle regioni a statuto ordinario le spese sono principalmente a carico dello stato.
Autonomia finanziaria
è adottato con
legge costituzionale
, così come ogni sua modifica (che, in quanto leggi costituzionali, richiedono l'iter di cui all'art. 138 Cost.)
può adottare «legge statutaria» che ridisegna la forma di governo e il sistema elettorale, se segue Cost
Le Autonomie Locali o Enti Locali
Definizione
Enti autonomi cui lo Stato riconosce il diritto e la capacità effettiva di regolamentare ed amministrare per le rispettive comunità una parte importante degli affari pubblici.
Composizione
sono
enti locali
:
I COMUNI
Definizione
ente autonomo con proprio Statuto, propri poteri e proprie funzioni esercitabili secondo i principi fissati dalla stessa Costituzione
(art. 114 Cost.)
Composizione
Elementi costitutivi del Comune:
la popolazione
, composta dall’insieme di persone che vivono stabilmente sul suo territorio;
il territorio
, vale a dire lo spazio entro cui il Comune esercita la propria sovranità;
il patrimonio
, costituito dal complesso delle attività economiche del Comune, cioè dai beni e dai diritti che esso possiede allo stesso titolo dei privati.
Organi del Comune :
la Giunta
(esecutivo dell’ente locale)
Il Sindaco
(è il capo del Comune, lo governa e presiede la Giunta)
Il Consiglio Comunale
(indirizzo e di controllo politico)
Funzioni
Funzioni amministrative
Funzioni generali:
amministrative che riguardano la popolazione ed il suo territorio; gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica.
Funzioni fondamentali
:
l’organizzazione dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
l’organizzazione dei servizi pubblici comunali
la pianificazione urbanistica ed edilizia comunale
pianifica la protezione civile e i primi soccorsi comunali;
l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani;
gestione del sistema dei servizi sociali;
Autonomie
autonomia statutaria
Ogni Comune adotta
il proprio statuto
, il quale pone principi organizzativi e di funzionamento dell’ente. Inoltre, il Comune adotta i
regolamenti
per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni secondo la legge e lo Statuto.
autonomia finanziaria
L’istituzione dei Municipi e Unione di Comuni
Nei Comuni nati dall'unione di due o più comuni contigui lo Statuto comunale può prevedere
l’istituzione di Municipi
, l’organizzazione e le funzioni dei quali sono disciplinate dalle norme statutarie e dal regolamento
Organi del'Unione di Comuni
:
il Consiglio
con numero di consiglieri stabilito dallo statuto, eletti Consigli Comunali associati tra i propri componenti.
la Giunta
i cui membri sono scelti tra gli assessori dei Comuni associati;
il Presidente
scelto tra i Sindaci dei Comuni associati;
Ogni Comune può far parte di una sola Unione di Comuni
LE COMUNITA' MONTANE
Sono enti locali costituiti fra comuni montani, anche appartenenti a province diverse, per valorizzare le zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
LE COMUNITA' ISOLANE
Sono enti locali (e, precisamente, enti territoriali) che possono nascere in un'isola o arcipelago di isole (no Sicilia e Sardegna, ove esistono più comuni quindi un' Unione di Comuni)
LE PROVINCE
Definizione
Ente intermedio tra Comune e Regione
, sono definite
"enti territoriali di area vasta"
.
Composizione
.
il Consiglio provinciale
, organo di indirizzo e controllo;
il Presidente
, rappresenta l’ente. Eletto dai Sindaci e dai consiglieri dei Comuni Provinciali;
l’Assemblea
, formata dai Sindaci dei Comuni di Provincia, che ha poteri propositivi, consultivi e di controllo.
Funzioni
pianifica
e
programma
materie circoscritte (es: i trasporti, l’edilizia scolastica)
Autonomie
autonomia finanziaria di entrata e di spesa
nel rispetto dell’equilibrio dei bilanci
LE CITTA' METROPOLITANE
Composizione
14 città, in ordine di popolazione sono: Roma Capitale, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Bari, Catania, Firenze, Bologna, Venezia, Genova, Messina, Cagliari, Reggio Calabria.
Gli organi della Città metropolitana sono:
il
Sindaco metropolitano
, Sindaco del Comune capoluogo
il
Consiglio metropolitano
, organo di indirizzo e controllo
la
Conferenza metropolitana
,formata da Sindaco metropolitano e i Sindaci dei comuni appartenenti alla Città metropolitana.
Funzioni
la cura dello sviluppo del territorio metropolitano;
gestione dei servizi, delle infrastrutture e delle comunicazioni;
la cura delle istituzioni, comprese quelle con altre aree metropolitane europee.
Funzioni
Agli enti locali sono affidate, nei limiti della loro competenza, funzioni normative e amministrative, che contribuiscono a realizzare il cd.
decentramento autarchico
.
L'amministrazione degli enti locali
la loro amministrazione è fatta attraverso organi collegiali eletti presieduti da un presidente (
giunte e ai consigli
)
Normativa
Testo unico degli Enti Locali
Fasi
procedimento formazione della legge regionale
:
fase dell'iniziativa:
l'iniziativa legislativa regionale spetta allo statuto regionale (art. 123 Cost.);
fase dell'approvazione:
l'iter legis spetta allo statuto e al suo Consiglio regionale;
Commissioni consiliari in sede referente e "tre letture" in assemblea
La legge è approvata (articolo per articolo e per intero) a maggioranza relativa
3.fase della promulgazione e della pubblicazione
dal
Presidente della Regione
e pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione
.
La potestà legislativa delle Regioni
L'ordinamento regionale individua 4 tipi di potestà legislativa regionale:
a) la
potestà primaria (o esclusiva)
, per Reg. a stat. speciale e alle Province aut. di Trento e di Bolzano.
b) la
potestà ripartita (o concorrente)
, assegnata alle Regioni ordinarie. Divisione della gestione delle materie fra legge statale (pone i principi fondamentali della materia) e legge regionale (norme di dettaglio)
c) la
potestà di integrazione e di attuazione
, spetta ad alcune Regioni a statuto speciale e che consente l'adeguamento di leggi statali;
d) la
potestà di delegazione (o delegata o di attuazione)
prevista dal comma 2 del previgente art. 117 Cost. secondo cui le leggi statali potevano assegnare alla Regione «il potere di emanare norme per la loro attuazione».
:warning: L'art. 117 Cost., nella versione introdotta con la riforma costituzionale del 2001, ha innovato profondamente la ripartizione della potestà legislativa fra Stato e Regioni elencando:
a)
le materie assegnate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (comma 2)
b)
le materie assegnate alle Regioni (comma 3)
c)
assegna alle Regioni «la potestà legislativa su ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato» (comma 4).
Il rapporto fra legge statale e legge regionale così si basa sul
principio di competenza
2 tipologie di Regioni: quelle
ordinarie
(Cost. pone
disciplina comune
) e quelle
a statuto speciale
per ciascuna delle quali il rispettivo statuto (adottato con legge costituzionale) pone una
disciplina specifica
.
clausola di residualità:
le materie non espressamente assegnate allo Stato o alle Regioni spettano alle Regioni. (comma 4)
Le Regioni o Ord. regionale sono un'
«invenzione» dell'Assemblea Costituente
istituita con l'entrata in vigore della Costituzione del 1948 per'
riconoscere le comunità intermedie e per dimostrare il principio democratico
Le
Unioni di Comuni
sono Enti Locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, per poter esercitare congiuntamente più funzioni di loro competenza