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REGIONI ED ENTI LOCALI - Coggle Diagram
REGIONI ED ENTI LOCALI
REGIONALISMO E AMMINISTRAZIONE LOCALE NELLA COSTITUZIONE DEL 1948
Art. 5:unità ed indivisibilità della Repubblica riconoscimento” e promozione delle autonomie locali decentramento amministrativo
Art. 114:Regioni, Province e Comuni = articolazioni necessarie dell’ordinamento repubblicano
REGIONI AD AUTONOMIA SPECIALE
Statuti approvati da Assemblea
costituente
CON LEGGE COSTITUZIONALE (SENZA REFERENDUM)
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale
DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I TIPI DI REGIONE
RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE
PER QUESTIONI DI LEGITTIMITA'
PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI
MODIFICHE DEI TERRITORI REGIONALI
RICHIESTA DI REFERENDUM DA 5 REGIONI
PARTECIPAZIONE DI DELEGATI REGIONALI ALL'ELEZIONE DEL PDR
POTERE DI INZIATIVA RISPETTO ALLE LEGGI STATALI
ISTITUTI RICORRENTI NEGLI STATUTI SPECIALI
MAGGIORI COMPETENZE LEGISLATIVE
MINORI LIMITI ALLE LEGGI
PARTECIPAZIONE DEI PRESIDENTI AD ALCUNE RIUNIONI DEL GOVERNO
TUTELA DEI GRUPPI LINQUISTICI
IN VIA ESCLUSIVA UN POTERE NORMATIVO PRIMARIO
DECOSTITUZIONALIZZAZIONE
(modificazione di norme
statutarie con legge ordinaria e intesa della regione)
MAGGIORI GARANZIE DI FINANZIAMENTO
REGIONI ORDINARIE
Anni ’70
STATUTI APPROVATI CON LEGGE REGIONALE
Art. 123 Cost. (dopo leggi cost. 1/1999 e 3/2001)
Legge regionale approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale con due delibere successive ad un intervallo non inferiore a 2 mesi
PROCEDIMENTO CONSIGLIO REGIONALE
PRIMA DELIBERA (MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI)
NON MENO DI 2 MESI
SECONDA DELIBERA (MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI)
PUBBLICAZIONE DELLO STATUTO
30 GIORNI
1 more item...
3 MESI
1 more item...
questione di legittimità entro 30 gg dalla pubblicazione
referendum entro 3 mesi dalla pubblicazione
AUTONOMIA LEGILSATIVA
COMPETENZA ESCLUSIVA DELLE REGIONI
ART 117 4 COMMA
COMPETENZE CONCORRENTI
ART 117 3 COMMA
COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO
ART117 2 COMMA
I LIMITI DELLA COMPETENZA
LEGISLATIVA REGIONALE
LIMITI ESPLICITI E IMPLICITI CONTEUNTI NELLA COSTITUZIONE
POTERE SOSTITUTIVO DEL GOVERNO IN CASO DI INADEMPIENZA DELLE REGIONI
OBBLIGHI INTERNAZIONALI
L’ATTUAZIONE DELLA
DISCIPLINA COSTITUZIONALE
La “legge statutaria” (ex l. cost. 2/2001) per determinare la
forma di governo regionale
L’AUTONOMIA AMMINISTRATIVA DELLE REGIONI E I RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI
COMPETENZA AMMINISTRATIVA
la Regione è competente solo quando è necessario operare a livello più ampio di Comuni, Province, Città Metropolitane (sussidiarietà verticale)
COMPETENZA REGOLAMENTARE
spetta in via esclusiva alle Regioni in tutte le materie in cui hanno competenza legislativa
MATERIE DI LEGISLAZIONE CONCORRENTE
REGOLAMENTI REGIONALI
DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AI COMUNI E ALLE PROVINCE
REGOLAMENTI LOCALI
MATERIE DI LEGISLAZIONE STATALE ESCLUSIVA
REGOLAMENTI STATALI SALVA DELEGA DELLE REGIONI
GLI ORGANI REGIONALI
CONSIGLIO REGIONALE
POTERE LEGISLATIVO
I Consiglieri sono eletti dai cittadini italiani residenti nella regione che siano maggiorenni entro il primo giorno dell'elezione; sono eletti senza alcun vincolo di mandato.
GIUNTA REGIONALE
POTERE ESECUTIVO
I membri della giunta sono nominati dal presidente della Regione, il quale li può scegliere sia tra componenti eletti al Consiglio regionale sia tra persone non elette a far parte del Consiglio. ... Gli statuti regionali possono disporre diversamente
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VERTICE DELL'ESECUTIVO E CAPO DELLA REGIONE
ELETTO A SUFFRAGIO UNIVERSALE E DIRETTO
FORMA DI GOVERNO REGIONALE AD ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE
PRESIDENTE DELLA GIUNTA
NOMINA E REVOCA
GIUNTA REGIONALE
DIMISSIONI, MORTE, IMPEDIMENTO PERMANENTE,RIMOZIONE DEL PRESIDENTE
SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO
CONSIGLIO REGIONALE
SFIDUCIA VERSO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE, DIMISSIONI CONTESTUALI DELLA META' PIU' UNO DEI CONSIGLIERI
PROVINCIA E CITTA' METROPOLITANA
PROVINCIA
ente di governo intermedio dotato essenzialmente di funzioni in materia di ambiente, territorio, servizi sanitari, di igiene e profilassi, ecc. la l. 56/2014 trasferisce alcune funzioni provinciali a altri enti e rende la Provincia un ente a elezione di secondo livello
IL PRESIDENTE E' ELETTO TRA I SINDACI DEI COMUNI
IL CONSIGLIO EI ELETTO TRA I CONSIGLIERI COMUNALI
CITTA' METROPOLITANA
Torino, Milano, Venezia,
Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli
In queste aree metropolitane la città metropolitana sostituisce la provincia ed
assume anche alcune funzioni del comune
Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del Comune capoluogo
I COMUNI
FUNZIONI PROPRIE CONFERITE CON LEGGE STATALE O REGIONALE
FUNZIONI ESERCITATE PER CONTO DELLO STATO (ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEGGE ELETTORALE)
SUSSIDIARIETA'
ORIZZONTALE
autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attività di interesse generale»
VERTICALE
attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative «salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stat
IL FINANZIAMENTO DELLE REGIONI
AUTONOMIA FINANZIARIA DI ENTRATA E DI SPESA DELLE ENTI LOCALI
• tributi propri
• compartecipazione al gettito di tributi erariali
• fondo perequativo (senza vincolo di destinazione)
• “risorse aggiuntive”( con vincolo di destinazione)
• patrimonio proprio