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IL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLE LEGGI ORDINARIE - Coggle Diagram
IL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLE LEGGI ORDINARIE
Come si fa a rendere una legge effettiva?
Tutto inizia da una proposta di legge
INIZIATIVA LEGISLATIVA
un parlamentare presenta la propria proposta al presidente della camera
Altri soggetti con il potere di iniziativa legislativa
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)
Le regioni
Il governo (disegno di legge)
Cittadini (50 mila cittadini con diritto al voto)
Quando la proposta arriva al presidente di una delle due camere, esso l'affiderà a una commissione
La commissione è un'articolazione di una delle due camere con un ristretto numero di membri, ma all'interno devono essere rappresentati in giusta proporzione tutte le forze politiche
PROPOSTA DI LEGGE
Commissione referente
esamina la proposta o le proposte e il presidente della commissione dovrà riferire agli altri senatori o deputati la parte essenziale della proposta
Commissione redigente
esamina la proposta e dopo rielabora un disegno di leggi che verrà sottoposta all'approvazione e quando arriva all'intera camera o senato non si esaminerà più ogni singolo articolo ma si voterà in blocco
Commissione deliberante
in questo caso il procedimento è abbreviato perchè la commissione ha il potere di deliberare è tutto si svolge all'interno della commissione anche l'approvazione finale. In caso una consistente componente chiede che ci sia una discussione il procedimento abbreviato non sarà consentito
APPROVAZIONE
In caso non ci sia stato un procedimento abbreviato si procede all'approvazione in seduta plenaria e in questo caso avremo gli
interventi
Se il procedimento è quello ordinario ciascuno potrà proporre degli emendamenti, cioè modifiche al testo
Infine ci sarà la votazione in modo palese attraverso dei pulsanti che si trovano in ogni banco e si attiva con l'inserimento della tessera, il pulsante verde è il tasto per approvare, il bianco è in caso di astensione e il roso per respingere
La proposta può iniziare o dalla camera o dal senato ma la prima assemblea che approva dovrà trasmettere il testo all'altra assemblea e se il testo viene approvato senza nessuna modifica si può considerare approvato dall' intero parlamento, se la à restituito alla prima camera
Dopo essere stata approvata la legge si trasmette al Presidente della Repubblica e soltanto con la sua firma può diventare un atto ufficiale, ma può anche restituire il testo alle camere (veto sospensivo) e se viene approvato per la seconda volta senza nessuna modifica il Presidente della Repubblica è obbligato a firmare
La legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e dopo 15 giorni entra in vigore (vacatio legis)