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I diritti di credito e le obbligazioni
Un diritto di credito è una situazione che fa capo a un soggetto, detto creditore, il quale, per soddisfare un proprio interesse, può pretendere una prestazione da un altro soggetto, detto debitore.
Le "protagoniste" dei diritti di credito sono le "obbligazioni", ovvero un rapporto giuridico dove una parte (debitore) è obbligata a tenere un determinato comportamento (prestazione) a favore dell'altra parte (creditore).
Un'obbligazione è formata da:
- il debitore, colui che ha L'OBBLIGO di tenere un determinato comportamento nell'interesse del creditore;
- il creditore, colui che ha IL DIRITTO di pretendere che il debitore tenga un determinato comportamento nei confronti dei suoi interessi
- la prestazione, ovvero il comportamento positivo o negativo che il debitore deve tenere a vantaggio del creditore.
Dall'obbligazione nasce la prestazione, ovvero l'oggetto dell'obbligazione.
Essa deve essere:
- possibile, dal punto di vista materiale e giuridico (esempio non si può acquistare la Luna)
- determinata o determinabile in base ai criteri dell'oggetto
- lecita, ovvero non in contrasto con norme imperative, con l'ordine pubblico (lo Stato) e con il buon costume.
In base alla legge, la prestazione che il debitore effettua deve essere quantificabile con una somma di denaro.
Di solito però gli interessi del creditore posso anche non essere obbligatoriamente a scopo economico, ma possono assumere un carattere diverso (culturale, religioso ecc.)
Vige sempre però l'obbligo di correttezza tra il debitore, che deve dare la massima soddisfazione possibile al creditore, ed il creditore, che deve compiere il minore sacrificio possibile.
Distinguiamo anche le obbligazioni naturali: sono dei doveri di carattere soltanto morale o sociale, perciò non riguardano obblighi imposti coattivamente dalla legge (un esempio sono le scommesse)
Le principali fonti delle obbligazioni sono:
- Il contratto: una fonte volontaria dove due o più parti si accordano per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.
- Il fatto illecito: una fonte NON volontaria, qualsiasi atto doloso o colposo che viene causato in modo ingiusto, obbligando colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
- altri atti o fatti giuridici: comprendono sia fonti volontarie di obbligazioni (promessa unilaterale e promessa al pubblico) e sia fonti non volontarie di obbligazioni (la ripetizione dell'indebito, ovvero un'operazione errata che riguarda sia un credito che un debito)
.
Nelle obbligazioni, possiamo trovare anche più creditori o più debitori oppure più creditori e più debitori insieme. Classifichiamo questo tipo di obbligazioni in:
Obbligazioni parziarie: ciascun creditore ha il DIRITTO di PRETENDERE soltanto la SUA PARTE di prestazione, stesso concetto vale per il debitore, ovvero ha L'OBBLIGO di ESEGUIRE soltanto la SUA PARTE della prestazione.
Obbligazioni solidali: ciascun creditore ha il DIRITTO di PRETENDERE L'INTERA PRESTAZIONE e a sua volta il debitore ha L'OBBLIGO di ESEGUIRE L'INTERA PRESTAZIONE verso il comune creditore.
La solidarietà di queste obbligazioni può essere:
- attiva: ci sono più creditori;
- passiva: ci sono più debitori;
- mista: ci sono più creditori e più debitori insieme.
- Obbligazioni divisibili: un'obbligazione è divisibile quando una cosa o prestazione può essere divisa sia giuridicamente che materialmente in più parti; ciascun creditore ha il diritto di pretendere e ciascun debitore ha l'obbligo di eseguire SOLTANTO LA SUA PARTE DELLA PRESTAZIONE.
- Obbligazioni indivisibili: una cosa o prestazione NON può essere divisa sia giuridicamente che materialmente in più parti; ciascun creditore ha il diritto di pretendere e ciascun debitore ha l'obbligo di eseguire L' INTERA PRESTAZIONE.
- obbligazioni semplici: la prestazione è soltanto UNA SOLA, in esse troviamo anche le obbligazioni facoltative, ovvero la facoltà di liberarsi di una prestazione sostituendola con un'altra
- obbligazioni complesse: comprendono le obbligazioni cumulative (il debitore è tenuto ad eseguire TUTTE LE PRESTAZIONI contenute nell'obbligazione) e le obbligazioni alternative (il debitore esegue SOLTANTO UNA delle prestazioni)
- obbligazioni specifiche: riguardano beni infungibili, ovvero insostituibili con altri beni
- obbligazioni generiche: riguardano beni fungibili, ovvero sostituibili con beni dello stesso genere.
Obbligazioni pecuniarie: hanno come oggetto il pagamento di una determinata somma di denaro, che deve essere effettuato in euro, ovvero la moneta a corso legale in Italia (è accettata da tutti come mezzo di pagamento)
Secondo il principio nominalistico, si considera il valore nominale di un debito e NON il suo valore reale o potere di acquisto. Non si tiene conto della perdita di valore della moneta.
Esistono però alcune clausole che consentono di mantenere costante nel tempo il valore di un credito.
Distinguiamo:
-
la clausola "oro" o clausola merci: fa riferimento alle quotazioni dell'oro o di altri beni (materie prime)
Se invece l'ammontare di un'obbligazione pecuniaria è determinato in una valuta estera, il debitore può pagare in moneta nazionale (in euro) in base al cambio del giorno e del luogo in cui deve essere effettuato il pagamento.
Troviamo nelle obbligazioni pecuniarie gli interessi: sono un'obbligazione pecuniaria accessoria e non principale ed hanno come oggetto il pagamento o la restituzione di una determinata somma di denaro.
Gli interessi si dividono in:
- interessi corrispettivi: riguardano un credito già disponibile e perciò riscuotibile
- interessi compensativi: riguardano principalmente il prezzo di una compravendita (il credito non è ancora esigibile e la cosa venduta è già stata consegnata)
- interessi moratori: sono dovuti in caso di mora del debitore, ovvero un ritardo ingiustificato nell'esecuzione della prestazione dovuta
Negli interessi applicati vige anche un divieto di usura e di interessi usuari, ovvero interessi eccessivamente elevati rispetto al valore dell'obbligazione che il debitore non deve rispettare.
L'usura è un illecito penale ed è punibile con la reclusione da 2 a 10 anni e con la multa da 5.000 euro a 30.000 euro.
I diritti di credito hanno principalmente come oggetto il comportamento di un'altra persona e richiedono la cooperazione (forzata o spontanea) di un'altra persona.
Essi vengono definiti anche diritti relativi o personali, poichè sono opponibili solamente nei confronti di una o più persone determinate e coinvolte.
Anche la difesa diventa relativa o personale, poichè coinvolge SOLTANTO L'OBBLIGATO, NON CHIUNQUE.