Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Regolamento di istituto - Coggle Diagram
Regolamento di istituto
Titolo 1:Organi collegiali
Art.1
La convocazione viene effettuata con e-mail diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante apposito comunicato nel sito web di istituto.
Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto sintetico verbale, firmato dal presidente e dal segretario
Le sedute dell'organo collegiale sono considerate valide in presenza di almeno la metà più uno dei componenti, salvo il caso degli organi collegiali perfetti che richiedono la totalità della presenza dei componenti.
Art.2
Consiglio di Istituto sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio di
Istituto.
Le riunioni del Consiglio di Istituto hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo in materia di programma annuale, conto consuntivo, come di ogni altra delibera che comporti un impegno di spesa.
Art.3
Alle sedute del C.d.I. possono assistere qli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio, in qualità di uditori e pertanto senza diritto di parola.
Art.4
Gli atti del C.d.I. sono pubblicati sul sito web della scuola per il periodo di 15 giorni.
Il Preside ne dispone l'affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione.
Art.5
I consigli di classe costituiscono la sede più diretta di confronto tra le componenti della comunità scolastica: studenti, docenti, genitori.
Fanno altresì parte del consiglio di classe due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti e due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe.
Il consiglio di classe si riunisce, di regola, secondo il piano annuale delle attività e in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.
Art.6
Il Collegio si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Attività.
Il Collegio, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o studio.
Titolo 2: RAPPRESENTANZE DI GENITORI E STUDENTI
Art.7
Gli studenti e i propri genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste nei successivi articoli.
Art.8
Le assemblee possono essere di Classe o di Istituto.
In relazione al numero degli alunni ed alle disponibilità dei locali, ed al fine di garantire la vigilanza e la sicurezza, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele, di biennio, di triennio, di succursale da tenersi sempre nell'arco della stessa giornata.
I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un Comitato studentesco di Istituto.
E' consentito lo svolgimento di una assemblea di Istituto e di una di classe al mese.
L'assemblea di Istituto può ricoprire il limite massimo delle ore di lezione di una giornata, mentre l'assemblea di classe può ricoprire il limite massimo di due ore di lezione.
Le assemblee di Istituto svolte durante l'orario di lezione, non possono essere più di quattro nell'anno scolastico.
Alle assemblee di classe e di istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato, tutti gli insegnanti che lo desiderino.
Art.9
Le assemblee dei genitori possono essere di classe, di istituto o di succursale.
I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un Comitato deiGenitori dell'Istituto.
La convocazione delle assemblee di classe avviene da parte dei genitori eletti nei consigli di classe, quella di Istituto su richiesta del Presidente dell'Assemblea , ovvero della maggioranza del Comitato dei Genitori, o di almeno 50 genitori.