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D. Lgs. 66/2017: Norme per la promozione dell'inclusione scolastica…
D. Lgs. 66/2017: Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità
decreto attuativo della L. 107/2015
entrerà in vigore il 1 settembre 2019
ART.1
L'inclusione riguarda TUTTI e risponde ai differenti bisogni educativi. Si realizza attraverso strategie educ. e didatt. finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del
diritto allautodeterminazione e all'accomodamento ragionevole
, nella prospettiva della migliore qualità di vita
l'inclus. si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzaz. e nel curricolo delle istit. scolast. attraverso la definiz. e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri sogg., pubblici e privati
ART. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE, tutti i soggetti con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92
l'inclusione scolastica è attuata attraverso la definiz. e la condiv. del
PEI
, come parte integrante del
PROGETTO INDIVIDUALE
ART. 3
COMPETENZE, lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali garantiscono le prestazioni per l'inclusione scolastica
Stato
: assegna i
docenti
per il
sostegno
didattico; definisce l'
organico
del personale
ATA
, tenendo conto della presenza di bamb.con disab. certif.; assegna
collaboratori scolastici
per lo svolgim. di compiti di assistenza; assegna alle istituz. scolast. un
contributo economico
parametrato al n. dei bamb., degli alunni disabili ed alla relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti
Regioni
: insieme allo Stato individuano i criteri per una progressiva uniformità, su tutto il territorio nazionale, della
definizione dei profili professionali
del person. destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale
Stato, Regioni ed Enti Locali garantiscono l'accessibilità e la fruibilità dei
sussidi didattici
e degli
strumenti tecnologici
e
digitali
necessari per l'inclusione scolastica
ART. 4
VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA: L'Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), insieme all'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, definiscono gli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica sulla base dei seguenti criteri:
livello di Inclusività
del PTOF;
realizzazioni di percorsi
per la personalizz., l'individuaz. e la differenziz. dei processi di educazione, istruz. e formazione;
livello di coinvolgimento
dei diversi soggetti nell'elaboraz. del PI e nell'attuaz. dei processi di inclusione; iniziative finalizzate alla
valorizzazione delle competenze
professionali del person. della scuola;
utilizzo di strumenti e criteri
condivisi per la valutaz. dei risultati dell'apprendimento; grado di
accessibilità e fruibilità delle risorse
ART. 5
COMMISSIONI MEDICHE, modifiche alla 104. Va presentata all'INPS la domanda per l'accertamento della disabilità
cambia la composizione della COMMISSIONE MEDICA per l'accertamento:
Medico legale (Presidente); medici specialisti (neuropsich.inf., pediatra,..);assistente specialistico o 1 operat. sociale individuato dall'ente locale; medico INPS
Commissione medica per Profilo di funzionamento (Unità di valutaz. multidisciplinare
Medico specialista; specialista in neuropsch.inf.; terapista della riabilitazione, assistente sociale
ART. 6
PROGETTO INDIVIDUALE, già presente nella L. 328/2000, è redatto dall'Ente locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta dei genitori, in collaborazione con l'istituzione scolastica
ART. 7
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO
alcune modifiche rispetto alla 104
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ART. 8
PIANO PER L'INCLUSIONE, l'istituz. scolast. nell'ambito della definizione del PTOF predispone il PI che definisce:
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