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LEGGE 104/92 legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale…
LEGGE 104/92 legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
riconosce e tutela la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare a SCUOLA, durante l'inf. e l'adolesc. ( artt. 12,13,14,15,16 e 17)
ART. 12 ribadisce che l'istruz. deve essere un diritto tutelato a partire dalla scuola materna fino all'università
è previsto che per ogni studente con handicap venga realizzato un profilo dinamico funzionale preposto alla formulazione di un Piano Educativo Individualizzato (PEI)
Il profilo sulla base delle caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno, mette in rilievo sia le difficoltà di apprendimento dovute alla situazione di handicap, sia le possibilità di recupero oltre alle capacità individuali che devono essere sostenute e rafforzate
realizzato dagli operatori delle unità sanitarie locali assieme al personale insegnante specializzato della scuola e con la collaborazione della famiglia
viene aggiornato al termine della sc. dell'inf, primaria, ...
ART. 13 ribadisce il coordinam. tra scuole, servizi sanitari, socio assistenziali, ricreativi e culturali e l'importanza di garantire nelle sc. di ogni ordine e grado, la presenza di insegnanti e assistenti specializzati
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ART. 15 prevede l'istituzione di gruppi di lavoro in ogni ufficio scolastico provinciale, in ogni circolo didattico e negli istituti di sc. sec. di I e II grado
i membri di questi gruppi hanno il compito di collaborare nelle attività organizzate per integrare gli alunni con diffic. di apprend.
ART. 16 riguarda la valutazione dello studente e stabilisce che nel PEI devono essere indicati per quali discipline siano stati usati criteri didattici particolari e le eventuali attività integrative e di sostegno
esami del rendimento dello studente con prove corrispondenti agli insegnamenti impartiti e in grado di valutare il progresso dell'alunno in rapporto al suo livello iniziale
ART. 8 sottolinea l'importanza di disporre di adeguate dotazioni didattiche e tecniche, prove di valutazione e personale qualificato per garantire alla persona con handicap il diritto allo studio
è la legge quadro di tutela dei soggetti diversamente abili, definiti nel testo handicappati, il cui scopo è la rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e della socializzazione e integrazione
Handicappato persona che presenta minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva
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ART. 33 Le persone legittimate ad assistere le persone in situazione di disabilità grave e a fruire dei 3 giorni di permesso mensile sono: il genitore, il coniuge, il parente o l'affine entro il 2 grado