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LA STRUTTURA DEL PARLAMENTO - Coggle Diagram
LA STRUTTURA DEL PARLAMENTO
BICAMERALISMO
PROBLEMI
PROPOSTE DI RIFORMA
SENATO DELLA
REPUBBLICA
315 Senatori + 5 Senatori a
vita + ex P.d.R.
Elettorato attivo: 25 anni
Elettorato passivo: 40 anni
200
CAMERA DEI DEPUTATI
630 Deputati
Elettorato attivo: 18 anni
Elettorato passivo: 25
anni
315
•EGUALE
•PARITARIO
•INDIFFERENZIATO
Bicameralismo “quasi perfetto”
indentiche
funzioni
organizzazione
diverse
composizione
sistema elettorale
Le decisioni di una Camera hanno
importanza uguale a quelle dell’altra
CONDIZIONI DI PARITÀ
I REGOLAMENTI PARLAMENTARI COME FONTI INTEGRATIVE-ATTUATIVE DEL DETTATO COSTITUZIONALE
particolari
Disciplinano gli aspetti più propriamente
burocratici della vita delle Camere
generali
Attuano ed integrano la disciplina costituzionale relativa alla struttura ed all’esercizio delle funzioni del Parlamento
c.d. riserva di regolamento
Insindacabilità
ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE CAMERE
LE GIUNTE
Risolvono questioni di carattere
tecnico
CAMERA
Giunta delle elezioni
Giunta per le autorizzazioni
Giunta per il regolamento
Comitato per la legislazione
SENATO
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Giunta per gli affari delle Comunità europee
Giunta per il regolamento
LE COMMISSIONI PARLAMENTARI
permanenti e temporanee
monocamerali e bicamerali
I GRUPPI PARLAMENTARI
Proiezione dei partiti in Parlamento
Numero minimo: 10 Senatori
20 Deputati
Apparati burocratici di supporto
PRESIDENTE
Dirige e modera la discussione
Eletto a maggioranza
Ufficio di presidenza
Sono rappresentate le forze politiche
Concorre alla programmazione
dei lavori dell’Assemblea
LO STATUS DI MEMBRO DEL PARLAMENTO
Rappresentanza dell’intera nazione senza vincolo di mandato (art. 67 Cost.)
Insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle funzioni (art.68.1 Cost.)
Immunità da ogni forma di limitazione della libertà personale (art. 68.2 e 3 Cost.) (L.n.140/2003 per le intercettazioni)
Indennità stabilità per legge (art. 69 Cost.)
Obbligo di trasparenza
L'AUTONOMIA DELLE CAMERE
IMMUNITA’ DELLA SEDE
C.D. GIUSTIZIA DOMESTICA O AUTODICHIA
AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE
I PRINCIPI CHE RIGUARDANO IL FUNZIONAMENTO DELLE CAMERE
la durata delle Camere
5 anni
«la durata non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra»
SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE
45-70 GIORNI
ELEZIONI
20 GIORNI
PRIMA RIUNIONE DELLE CAMERE
la convocazione delle Camere
Prima convocazione:
il P.d.R. entro 20 gg da elezioni
Convocazioni ordinarie:
I rispettivi presidenti, il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre
Convocazioni straordinarie: Per iniziativa del presidente della camera interessata, di un terzo dei suoi membri o del P.d.R.
N.B.:Quando si riunisce in via straordinaria una camera è convocata di
diritto anche l’altra.
validità delle sedute e delle convocazioni
(salvo diversa disposizione costituzionale)
Numero legale
la maggioranza dei componenti
Quorum deliberativo
la maggioranza dei presenti
modalità di voto
VOTO PALESE
(per alzata di mano, per alzata e seduta, per divisione dell’assemblea, per
appello nominale)
Obbligatorio:
Manovra di finanza pubblica (legge di stabilità e legge di bilancio) e leggi ad essa collegate, leggi con riflessi finanziari
in ogni altro caso, salvo che, relativamente ad alcune leggi (v. quelle relative ai diritti di libertà), sia richiesto il voto palese.
VOTO SEGRETO
(per schede, per palline bianche o nere, elettronico
Obbligatorio: votazioni su persone
Assunzione e cessazione
dalla carica di parlamentare
ASSUNZIONE
• Giudizio sui titoli
• Convalida
• Proclamazione
CESSAZIONE
Fine legislatura
• Dimissioni
• Decadenza