p.9... sono piuttosto rare negli statutu artigiani le diposizioni sulle tecniche dei relativi mestieri, all'infuori di generiche raccomandazioni all'onestà e alla genuinità dei prodotti. viene così a mancare un elemento importante x la conoscenza dei procesi tecnici, specialmente del medioevo. altro punto oscuro: obbligatorietà dell'iscrizione all'arte di tutti coloro che esercitano l'arte stessa. un obbligo generale non si può dire che ci sia, o almeno ovunque, e meno che mai nelle associazioni di spontanea formazione e di + elevato pregio economico, x le quali il partecipare all'arte è piuttosto un privilegio, da restringere a pochi, che un obbligo da estendere a tutti. diverso il caso x le arti minori, di minore potenzialità economica, e specialmente x quelle dedite agli approvigionamenti e servizi essenzialidell pop. cittadina; queste cadono x prime, forse fin dall'origine, sotto il controllo dell'autorità pubblica comunale, quando questa non le abbia addirittura poste in essere. qui la vigilanza sembra necessaria, senza esclusioni, sulla qualità dei prodotti, sui calmieri dei prezzi di mercato; il gioco della libera concorrenza viene sempre + limitato o addirittura soppressocon l'obbligatorietà dell'iscrizione. mano a mano stesa cosa anchex arti magg.
p.10... altro fatto spingeva anche veros obbligatorietà: non solo necessità di disciplinare e controllareda parte dei maestri il personale dipendente ma anche la necessità di tenere soggette alle arti + forti economicamente quelle + deboli. sono veri e propri proletari, che i dirigenti dell'arte magg. x i quali lavoranohanno tutto l'interesse di tenere subordinati e disciplinati all'arte magg., impedendo loro di costituirsi in arti autonome, bensì organizzandoli in gruppi (membri a firenze) aggregati all'arte magg., da questa rigidamete controllati nell'osservanza di molti doveri
p.11 penultimo paragrafo e ultimo che continua a pagina succ. chiamarla decocratizzazione della vita politica cittadina è forse individuarne il caratetere solo fino a un certo punto. in linea di diritto ne erano esclusi i sottoposti alle arti, cioè tutto quel numeroso proletariato di prestatori d'opera, dipendenti. una piccola eccezione è rappresentata dal periodo dei ciompi a firenze... p.13... documento pisano del 1245 la curia maris può fare leggi anche in contraddizione con la legge ordinaria del comune. è un eccezione poiche in genere è la subordinazione delle arti all'autorità comunale. vedi caso veenzia p.14 vedi i paragargo p.14 tutta p.14
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