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DIFFAMAZIONE, Natura giuridica - Coggle Diagram
DIFFAMAZIONE
Art. 595 c.p.
Fattispecie base. comma 1: "Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione:, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro."
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Cause di non punibilità
Art. 598 c.p., immunità giudiziaria
Art. 596 c.p., exceptio veritatis :star:
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Aggravante, comma 2: "Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro."
Aggravante, comma 3: "Se l'offesa è recata col mezzo della stampa [57-58bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità(4), ovvero in atto pubblico [2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro."
Aggravante, comma 4: "Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate."
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