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PROCEDURA CIVILE: 3. GIURISDIZIONI - Coggle Diagram
PROCEDURA CIVILE: 3. GIURISDIZIONI
GIURISDIZIONE
IN SENSO
SOGGETTIVO
=
funzione o potere
giurisdizionale
assegnata dalla legge costituzionale agli organi pubblici a cui è demandato il compito di amministrare la giustizia (= giudici)
Disciplina costituzionale
25.1
Garanzia del
giudice naturale precostituito per legge
= è la legge a stabilire ex ante quale organo dello Stato è chiamato a risolvere le controversie
Predeterminazione relativa ai tipi generali e astratti di controversia, non alle singole controversie concrete
(1)
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge
101 ss.
Criteri
che devono guidare la legislatura ordinaria nel
regolare
l'
organizzazione giudiziaria
= quali sono i giudici, la loro giurisdizione e la loro competenza (criteri di ripartizione delle controversie ai vari uffici giudiziari sparsi nel territorio nazionale)
101
(1)
Giustizia amministrata in nome del popolo
potere giurisdizionale trae fondamento dalla volontà popolare
(2)
I giudici sono soggetti soltanto alla legge
soltanto la legge governa il concreto esercizio della funzione giurisdizionale
L'organizzazione dei giudici è VERTICISTICA
Giudici di 1° e 2° grado (MERITO)
Corte di Cassazione (LEGITTIMITÀ)
funzione di
nomofilachia
(= interpretare e applicare la legge in modo uniforme)
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Distinzione: ordinaria v. speciali
G.
ORDINARIA
= funzione giurisdizionale applicata ai diritti soggettivi nei rapporti giuridici tra privati
Giudici in materia civile
1G = Tribunale + GdP
2G = Corte d'Appello + Tribunale
3G = Corte di Cassazione
G.
SPECIALI
= forme peculiari di esercizio della funzione giurisdizionale dipendenti da
particolari situazioni giuridiche soggettive fatte valere
o da
particolari vicende sostanziali
o da
particolare natura delle parti
AMMINISTRATIVA
situazione giuridica
diritti soggettivi ≠ interessi legittimi (pretese nei confronti della PA, non privati)
CONTABILE, TRIBUTARIA
E
MILITARE
rapporto sostanziale dedotto in giudizio
copertura costituzionale che doveva essere solo provvisoria, ma in realtà rimangono ancora nell'ordinamento. Legittimità costituzionale data da rispetto delle stesse garanzie processuali della giurisdizione ordinaria
IN SENSO
OGGETTIVO
= forma di
tutela
dei diritti soggettivi realizzata mediante il processo civile (quindi esercizio della funzione giurisdizionale)
Disciplina costituzionale
24.1
(1)
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi
Diritto o potere di azione
24.2
(2)
La difesa è diritto violabile in ogni stato e grado del procedimento
Inviolabilità del diritto di difesa
Concetto entro cui si riassume l'insieme complesso dei poteri difensivi
Sancita in ogni stato e grado del giudizio
111
(1)
La giurisdizione si attua mediante il processo regolato dalla legge
(2)
Ogni processo si svolge nel contradditorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Garanzia processuale del giusto processo
disciplina legale
richiesta del contradditorio
durata ragionevole
(6)
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati
Motivazione della sentenza
funzione di far conoscere alle parti la
ratio decidendi
(percorso argomentativo del giudice in fatto e in diritto)
da questa dipendono anche le chances di esercizio del potere di impugnativa
ulteriore funzione: strumento di garanzia del giusto processo, perché obbliga il giudice a comportarsi in maniera imparziale e a non prendere decisioni arbitrarie
(7)
è sempre ammesso il ricorso in Cassazione per violazione di legge
Garanzia del ricorso in Cassazione
la parte che ritiene che la sentenza del giudice sia il risultato di una violazione della legge, può sempre rivolgersi alla Cass. per ottenere l'annullamento (anche venissero aboliti gli altri gradi impugnatori)
TIPI DI GIURISDIZIONE
T.G.
COGNITORIA
(LIBRO I-II cpc)
=
accertamento e dichiarazione
dell'esistenza o del modo di essere di un diritto soggettivo nel caso di lesione della situazione giuridica soggettiva (violazione di norma di diritto civile sostanziale)
accertare
se un diritto esiste e/o se ha determinate caratteristiche
quindi : risponde a un tipo di lesione che ha caratteristica = creare incertezza
non solo accertare, ma anche
dichiarare
anzitutto OPPONIBILE alle parti in giudizio
a determinate condizioni anche nei cfr di terzi interessati (e.g. fideiussore)
Azione e processo di cognizione
AZIONE = diritto di agire in giudizio
PROCESSO = procedimento, sequenza di atti processuali di cui si compone il processo
Sentenza di cognizione
DICHIARATIVA
L'effetto dichiarativo è prodotto dall'attività del giudice (accertamento) che si condensa nella sentenza
Pluralità di gradi del giudizio e tendenza alla stabilizzazione della sentenza (giudicato)
La sentenza dichiarativa vede garantita possibilità di impugnare
Equilibrio tra diritto all'impugnazione e certezza circa l'esistenza del diritto soggettivo
Previsione di un numero di gradi impugnatori
Possibilità di conseguire stabilizzazione definitiva della sentenza
DOPO: (I) Decorso termine per impugnare senza impugnazione (II) Impugnazione portata fino all'ultimo grado di giudizio
= Sentenza non può più essere messa in discussione dalle parti (
GIUDICATO
)
Distinzione: ORDINARIA v. SOMMARIA
ORDINARIA
= Paradigma per accertamento di qualunque diritto soggettivo
Assistita da
maggior numero possibile di garanzie processuali
Processo dura di più
SOMMARIA
Possibile solo se: controversia non complessa + attività istruttoria semplice, eseguibile in pochi passaggi processuali
Controversie semplici
Assistita da
garanzie processuali inferiori
Rischio di decisione meno corretta (sostenibile appunto solo se controversia semplice)
Processo più rapido
T.G.
ESECUTIVA
(LIBRO III)
=
attuazione forzosa
del diritto soggettivo accertato e dichiarato con la tutela cognitoria per conseguire la realizzazione del diritto soggettivo accertato
conseguenza logico-giuridica
al
conseguimento
della tutela cognitoria
può essere richiesta e concessa solo dopo che è stato accertato il diritto soggettivo
Presupposto:
tutela cognitoria di condanna
(= a fronte di inadempimento di obbligazione, si chiede al giudice provvedimento che obbliga ad adempiere)
e.g. patrimonio debitore assoggettato a vincolo di indisponibilità e venduto all'asta. creditore si rifà su ricavato vendita
Si ammette alla tutela esecutiva anche se titolo che la dichiara non è una sentenza dichiarativa (e.g. atto pubblico, che fa prova legale nel processo civile)
PROVA LEGALE = non può essere valutata discrezionalmente dal giudice e la controparte non può fornire prove contrarie
Azione v. processo
Provvedimento
di esecuzione
NON SI PUÒ parlare di sentenza
Opposizione all'esecuzione
= si contesta EFFICACIA ESECUTIVA del titolo
Opposizione agli atti esecutivi
= si contesta REGOLARITÀ FORMALE di uno o più degli atti dell'esecuzione
T.G.
CAUTELARE
(LIBRO IV, T1 CAPO III)
=
salvaguardia
di una situazione giuridica soggettiva di cui si sospetta la
probabile lesione
mediante l'imposizione di vincolo
temporaneo
di indisponibilità patrimoniale o l'anticipazione temporanea di taluni effetti della sentenza di cognizione
premessa logico-giuridica
della tutela cognitoria
Ordinamento vuole assicurare salvaguardia del diritto soggettivo quando vi è sospetto di lesione del diritto
Attraverso:
Imposizione di
vincolo temporaneo di indisponibilità patrimoniale
(dura fino alla sentenza di condanna)
Anticipazione temporanea di alcuni effetti della cognizione
Provvedimento cautelare
ORDINANZA
NO sentenza
Reclamo cautelare
= sorta di impugnazione molto particolare
3 strumenti di tutela:
Azione surrogatoria
(2900 cc)
Azione revocatoria
(2901-03 cc)
Sequestro conservativo
(2904 cc)
STRUMENTALE ALLA COGNIZIONE
CAUT si basa su un accertamento probabilistico, che COGN permetterà di accertare pienamente
3 tipi di giurisdizione ordinaria: