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funzione legislativa, :<3:, :red_cross: - Coggle Diagram
funzione legislativa
1. iniziativa
: presentazione di una proposta di legge ad una delle due camere
spetta a:
ciascun
parlamentare
governo
(in questo caso la proposta si chiamerà disegno di legge)
consiglio
regionale
cittadini
(iniziativa popolare; occorrono almeno 50.000 firme)
cnel
(consiglio nazionale dell’economia e del lavoro)
2. discussione e votazione:
in ciascuna camera ->
procedimento ordinario
con commissione in
sede referente
-> (prima la commissione competente per materia esamina preventivamente il progetto) l’intera
assemblea
esamina
discute
e
vota
procedimento decentrato
con commissione in
sede deliberante
–> la
commissione
esamina
e
vota
, senza che l’intera assemblea venga coinvolta
4. promulgazione del presidente della repubblica:
il
p.d.r. firma
la legge approvata dalle 2 camere, attestando così che tutto si è
svolto regolarmente
e che una nuova legge è nata
il capo dello stato
non può opporsi
a una legge ma solo rinviarla per
1 sola volta
al parlamento, con messaggio motivato
5. pubblicazione:
sulla
gazzetta ufficiale
, affinchè tutti possano conoscerla
generalmente dal momento della pubblicazione devono passare 15 giorni (
vacatio legis
), prima che essa entri in vigore
6. entrata in vigore:
dopo il
15° giorno
dalla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale
la legge produce i suoi effetti, si considera
conosciuta da tutti
e tutti devono
osservarla
consiste nell’
approvazione
delle leggi
ordinarie
non costituzionali
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