Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
ASPETTI STORICO EVOLUTIVI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO - Coggle Diagram
ASPETTI STORICO EVOLUTIVI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge 833 del 1978
Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale
Si è passati da una realtà caratterizzata da una molteplicità di strutture aventi carattere mutualistico-assicurativo ed assistenziale ad un sistema prevalentemente unitario
Rifacendosi all’art. 32 della Costituzione che tutela il diritto alla salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, la L. 833 istituisce il S.S.N definito come complesso delle funzioni, dei servizi e delle attività destinate alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione, senza distinzione alcuna.
Principi di:
Globalità degli interventi in materia di prevenzione, cura e riabilitazione
Uguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio
Obiettivi
diagnosi e cura degli eventi morbosi quali ne siano le cause, la fenomenologia e la durata
procreazione responsabile e tutela della maternità e dell’infanzia
superamento degli squilibri territoriali
Strumenti
Piano Sanitario Nazionale di durata triennale che stabilisce le linee generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle attività istituzionali del SSN; indica gli obiettivi da realizzare nel triennio; fissa i livelli uniformi di assistenza sanitaria da garantire a tutti i cittadini determina l’importo del Fondo Sanitario Regionale da iscrivere annualmente nel
bilancio dello Stato.
Piano Sanitario Regionale uniformandosi agli indirizzi
del PSN determina gli indirizzi ai quali devono riferirsi gli organi di gestione delle ULSS; l’importo delle quote da iscrivere a bilancio per ogni anno del triennio.
Fu adottato il
decreto 30 dicembre 1992 n. 502
che apportò una revisione della legge 833 talmente profonda da essere definita la “riforma della riforma”.
Significativi elementi di cambiamento: la struttura del sistema con un maggior grado di
decentramento dei poteri decisionali
; la relazione tra i diversi organi con modalità di risoluzione dei conflitti nei rapporti tra i diversi livelli di governo,
criteri di finanziamento del sistema
non più basati sulla semplice copertura dei costi sostenuti, ma sul numero di prestazioni effettuate, criteri di valutazione dei risultati delle aziende sanitarie pubbliche.
Il
D.lgs 502/92
5 ha previsto l'introduzione di alcuni strumenti fondamentali per il controllo di gestione quali:
il piano programmatico che definisce le linee strategiche dell'azienda sanitaria
il bilancio pluriennale di previsione che traduce in termini economico-patrimoniali, le scelte operate nel piano programmatico dell'azienda sanitaria;
il bilancio economico preventivo ossia il budget;
la contabilità analitica per centri di costo che faciliti analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati.
Il
D.lgs 286/99
introduce quindi l’obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di attuare il controllo di gestione, al fine di verificare che la gestione aziendale si svolga in condizioni di efficacia e di efficienza, tali da permettere il raggiungimento degli obiettivi aziendali prestabiliti.
Gli Organi delle'USL
previsti dai decreti 502/92:
DIRETTORE GENERALE organo monocratico esclusivo titolare dei poteri di gestione e di rappresentanza legale dell’USL.
COLLEGIO DEI REVISORI organo istituzionale dell’USL unitamente al Direttore Generale.
Principali innovazioni contenute nella Riforma Ter (Decreto Bindi) D.lgs 229 del 1999
Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle Aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali d’assistenza sanitaria
Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei comuni che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti dalla legge regionale.
I LEA (livelli essenziali ed uniformi d’assistenza) sono definiti dal PSN nel rispetto dei principi della dignità della persona, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso dell’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché all’economicità nell’impiego delle risorse.
L’accreditamento istituzionale è rilasciato dalle Regioni alle singole strutture autorizzate pubbliche o private ed è subordinato al possesso di requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale, alla verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti.
Il SSN (Servizio Sanitario Nazionale) viene definito quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi Sanitari Regionali (SSR).
IL FINANZIAMENTO
La nuova norma pur confermando la presenza del Fondo Sanitario Nazionale, introduce un nuovo modello di finanziamento:
le ASL sono infatti finanziate in base alla “quota capitaria”
le Aziende Ospedaliere e gli Ospedali Privati Accreditati ottengono il rimborso della propria attività mediante la valorizzazione a DRG (Diagnosis Related Groups) dei ricoveri effettuati.
Il finanziamento mediante i DRG consente di perseguire :
equità nella distribuzione delle risorse assegnate,
aumento del numero delle prestazioni erogate,
incentivo al miglioramento dell'efficienza delle
prestazioni aziendali