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DIRITTO - Coggle Diagram
DIRITTO
TUTELA, nomina del tutore ad un minore se genitori o sono morti o non riescono a badargli
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AMMINISTRAZIONE DEI BENI:
- tutore compie da solo atti di ordi. amm. del matrimonio e mantenimento del minore
- compie atti al di fuori del quotidiano (att. ord. amm.) con autorizzazione giudice tutelare
- compie atti di disposizione (mutamento patrimonio) con autorizzazione del Tribunale
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INCAPACITA NATURALE: temporanea incapacità di intendere e volere, si riacquisisce alla fine (es alcolisti)
conseguenze: lo stato di incapacità annullabile entro 5 anni, la legge tutela incapace e protegge le altre persone
interessi: dal capace che pensava che l'incapace in quel momento non lo fosse e da parte dell'incapace
CONTRATTI: scambio, si richiede l'annullabilità attraverso la malafede del contraente, incapace sfruttato
ATTI UNILATERALI: es regalo no contropartita, annullabilità ammessa in qualsiasi caso
ALTRI ATTI: sufficiente dimostrazione di incapacità per annullamento (es matrimonio, testamento, donazione)
INCAPACITA RELATIVA, fonti
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limitata capacità di non agire, interventi:
atti di ordinaria amministrazione: compiti in autonomia (vestiti, spesa,...)
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atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: con autorizzazione del giudice tutelare e consenso del curatore, giudice può prevedere che il curatore compia atti di straordinaria amministrazione senza il consenso
quelli compiuti senza osservazione sono annullabili, azione prescritta in 5 anni dai 18 della sentenza che revoca l'inabilitato o morte di esso.
INABILITATO: autorizzato a continuare attività già iniziata EMANCIPATO: autorizzazione determina l'acquisto della piena capacità di agire in campo patrimoniale (no donare)
ISTITUTI DI PROTEZIONE DEGLI INCAPACI: protezione da parte di capaci, chiamati a sostituire o aiutare. protezione negli istituti:
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RESPONSABILITA GENITORIALE (podestà genitoriale) doveri di: proteggere, educare e istruire il figlio nel rispetto delle inclinazioni naturali del figlio minore e curare i suoi interessi patrimoniali
nel dritto romano, prima=podestà genitoriale= podestà sugli schiavi. tutela dei minori 1975. 2013 podestà genitoriale-responsabilità genitoriale
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usufrutto legale: possono godere degli interessi maturati, non tutto il patrimonio
podestà comune: non cessa anche se separati, ma devono essere tutti e due d'accordo
SOGGETTI:
persone fisiche (persone viventi, autonome)
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D'agire: acquisisce ai 18, capacità di esercitare i propri diritti, manca agli incapaci d'agire
ASSOLUTA: agisce un altra persona per conto suo. sono minori e interdetti (maggiorenni incapaci). per atti giuridici si fa riferimento ai genitori o al tutore
RELATIVA: decide alcune cose. sono il minore emancipato (sposato dai 16 anni con consenso del giudice, può fare solo la maggior parte delle cose (non tutte) e l'inabilitato (capacità parziali)
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CONTRATTO GIURIDICO: base del rapporto giuridico con degli obblighi (es barista e cliente con diritti e doveri)
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INCAPACITA LEGALE: per minori, interdizione legale e giudiziale
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INTERIZIONE GIUDIZIALE: dichiarata da un giudice per infermità mentale con incapacità di provvedere ai propri interessi a cui viene affiancato un tutore
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INTERDIZIONE LEGALE: nei confronti di persone con più 5 anni di reclusione. interdizione=anni da scontare (può cosi perdere anche la podestà genitoriale