GLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO

PARLAMENTO (Potere legislativo)

GOVERNO (Potere esecutivo)

MAGISTRATURA (Potere giudiziario)

CORTE COSTITUZIONALE (organo di controllo)

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (capo dello Stato)

FUNZIONI: - approva le leggi, indirizza e controlla l'attività del Governo, elegge il Pres. della Rep.

COMPOSIZIONE DELLE CAMERE: la struttura bicamerale prevede la CAMERA DEI DEPUTATI (si trova a Montecitorio) e il SENATO DELLA REPUBBLICA (si trova a Palazzo Madama).

Deputati e Senatori sono eletti per 5 anni. Il periodo tra un'elezione e un'altra si chiama LEGISLATUERA

La legislatura può terminare in forma anticipata per volere del Presid. della Repubblica

BICAMERALISMO PERFETTO: le due camere hanno gli stessi poteri, lavorano separatamente e si controllano a vicenda. Le differenze tra le camere si trovano a pag. 134

COMMISSIONI PARLAMENTARI: organi che discutono e approvano le leggi. Possono essere PERMANENTI (costituite per materia) o STRAORDINARIE (create per indagare specifici questioni di interesse pubblico. Es la mafia)

VOTAZIONE VALIDA: se è presente la maggioranza dei parlamentari, ovvero il NUMERO LEGALE.

Le delibere sono prese a MAGGIORANZA SEMPLICE (voto favorevole della metà più uno).

ALTRI TIPI DI MAGGIORANZE: MAGGIORANZA ASSOLUTA (metà più uno dei membri che costituiscono la camera, al di là del numero dei presenti); MAGGIORANZA QUALIFICATA (voto favorevole dei 2/3 dei membri)

COME IL PARLAMENTO CONTROLLA IL GOVERNO? Attraverso INTERROGAZIONI (richiesta di informazioni), INTERPELLANZE (richiesta scritta di chiarimenti), MOZIONI(richiesta scritta in cui si richiede il dibattito delle Camere. Il dibattito termina con una votazione. Es. la mozione di FIDUCIA o SFIDUCIA al Governo).

Si riuniscono insieme solo in alcuni casi: per eleggere il Pres. della Rep., per ascoltarne il giuramento, per eleggere 1/3 dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, per mettere in stato d'accusa il Pres. della Rep.

L'ITER LEGISLATIVO

Processo attraverso il quale si formano le leggi

Prevede 4 fasi: INIZIATIVA, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE, PROMULGAZIONE, PUBBLICAZIONE

INIZIATIVA: presentazione di un progetto di legge (disegno di legge se lo propone il Governo). Può essere proposta da ciascun membro del parlamento, dal Governo, dal popolo con 50.000 firme, dai consigli regionali.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE: Il progetto viene esaminato dalla commissione competente e discusso in aula e votato due volte: una volta articolo per articolo e una volta nella sua globalità

Poi, o la seconda camera approva senza modifiche (EMENAMENTI) e la legge viene approvata, oppure la seconda Camera fa delle modifiche. In questo caso il testo modificato torna alla prima Camera che può approvare o modificare (NAVETTA). lA LEGGE è APPROVATA QUANDO è ACCORDATA DA ENTRAMBE LE CAMERE, altrimenti decade.

PROMULGAZIONE: il Pres. della Rep. sottoscrive la legge firmandola entro un mese dall'approvazione.

PUBBLICAZIONE: atto che permette a tutti i cittadini di conoscere il contenuto della legge. Avviene attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione.