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LEGGE 170/2010 - Coggle Diagram
LEGGE 170/2010
DSA
La legge 170/2010 è la legge di riferimento per i Disturbi Specifici dell’Apprendimento in ambito scolastico.
ARTICOLI
L’articolo 1 della Legge 170 indica che i quattro disturbi riconosciuti “si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana
L’articolo 2 della legge 170 indica le azioni e le finalità che sostengono la buona riuscita di un percorso scolastico:individuare con precocità i DSA e avviare i percorsi didattici per il recupero e la riabilitazione
L’articolo 3 della legge 170 è dedicato al percorso di diagnosi, che deve avvenire nell’ambito del Servizio sanitario nazionale o, quando non sia possibile, da parte di “specialisti o strutture accreditate”.
L’articolo 4 si occupa di formazione nella scuola, di qualsiasi ordine e grado, per aiutare gli insegnanti a riconoscere i segnali precoci e le difficoltà che potrebbero essere legati a un disturbo specifico dell’apprendimento.
L’articolo 5 affronta le “misure educative e didattiche di supporto” e indica esplicitamente la necessità di garantire una didattica individualizzata e personalizzata, “adeguate forme di verifica e di valutazione”, e di adottare le misure compensative e dispensative necessarie da monitorare costantemente per verificarne l’efficacia
L’articolo 6 è dedicato alla famiglia ed esplicita il diritto dei famigliari a fruire di orari di lavoro flessibili, secondo le modalità previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali.
L’articolo 7 fa riferimento all’emanazione delle linee guida per predisporre i protocolli regionali, al decreto attuativo con le linee guida per il diritto allo studio di alunni e studenti con DSA (poi pubblicato nel luglio 2011), e indica la formazione di un comitato tecnico-scientifico presso il Ministero dell’Istruzione per l’attuazione di quanto previsto dalla legge.
L’articolo 8 è dedicato alle regioni a statuto speciale e province autonome, delle quali salvaguarda le competenze e alle quali fornisce indicazioni temporali per l’attuazione della legge.
L’articolo 9, infine, esplicita la clausola di invarianza finanziaria esplicitando che la legge non comporta “nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”
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