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DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE DEGLI ENTI ECCLESIASTICI (ART. 20) - Coggle…
DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE DEGLI ENTI ECCLESIASTICI (ART. 20)
Precedenti storici
va trovata nella
cd. legislazione eversiva dell'asse ecclesiastico
del Regno di Piemonte e Sardegna e poi d'Italia
ART. 20 **
" il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione/istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni lesgislative nè di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni altra forma di attività"**
fine: impedire discipline a sfavore degli enti religiosi e il ritorno a forme di ingerenza e istituti propri del giurisdizionalismo
contenuti e finalità
fine: promozionale e periquativo,
si vuole garantire la facoltà dei singoli e delle confessioni religiose di costituire enti in forma associativa e non+ il
divieto di discriminazione
di questi enti rispetto agli altri di diritto comune
la norma vale a estendere il pr. di libertà religiosa e autonomia organizzativa di tutte le confessioni religiose, oltre che estendere in via ulteriore il principio di uguaglianza parificando la condizione degli enti quale che sia la confessione di appartenenza
illegittime anche le discriminazioni all'interno della medesima categoria degli enti di diritto comune
NON ogni differenza di trattamento è illegittima
differenze di trattamento tributario possono giustificarsi dopo aver riscontrato una differenza di natura soggettiva collegata alla diversità delle funzioni e della destinazione dei beni
Corte di Strasburgo
art.14 CEDU
esclude che siano discriminatorie le differenze di trattamento
oggettive, ragionevoli e proporzionate
soggetti
norma tutela le associazioni e istituzioni aventi carattere ecclesiastico e fine di religione o di culto
rif. alle "associazioni/istituzioni" implica che la garanzia della norma riguarda anche le
aggregazioni non istituzionalizzate
, norma protegge anche da limitazioni legislative o fiscali durante la costituzione e per la capacità giuridica dell'ente
rif. a "ecclesiastico": si intende agli enti che appartengono alla chiesa cattolica e altri enti ecclesiastici, questo rif. va a escludere altre confssioni non favorevoli a denominarsi chiesa, x cui in dottrina la nozione preferibile è quella di ente confessionale
amministrazione enti: la gestione degli enti collegati alle confessioni religiose si svolge sotto il controllo dei loro organi senza ingerenza di stato
è stata abrogata con efficacia retroattiva ogni norma che prescrive l'autorizz. governativa per
acquisti e alienazione di immobili
da parte delle persone giuridice, associaz, fodazioni (L.127/1997 art. 13) e enti ecclesiastici
l'alienazione di
beni culturali
appartenenti a persone giuridiche private senza fini di lucro e enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono soggetti a autorizzazione del Ministero, salvo che non siano concessioni a favore dello stato
Accordo 1984: cessa il controllo governativo sugli atti eccedenti la ordinaria amministrazione degli enti della chiesa cattolica (diocesi, parrocchie)
quadro normativo discriminatorio per i culti ammessi dell'epoca fascista diversi da quella cattolica: norme di soggezione alla
-vigilanza,
tutela governatica
-visite
-ispezioni
-scioglimento dell'amministrazione in caso di gravi irregolarità
-nullità dei loro atti o deliberazioni quando contengano violazioni di legge o regolamenti
capacità contributiva
Stato introduce agevolazioni fiscali in virtù dell'
art. 53 Cost
che prevede l'obbligo di concorrere alle spese pubbliche con la sola
capacità contributiva
, quindi nel caso degli enti confessionali e associazioni/istituzioni religiose solo per attività concernenti religione o culto ma
vieta oneri fiscali discriminatori
questo divieto non consente ai tributi di intraprendeer azioni perequetive o di ridistribuzione delle risorse fra tutti gli enti delle confessioni religiose