Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
CAPITOLO 2bis: L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e la…
CAPITOLO 2bis: L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e la multidimensionalità del concetto di sviluppo sostenibile
Tale obbligo è stata ispirata dal Libro bianco della Commissione riguardante una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all’alimentazione, al sovrappeso e all’obesità, del 30 maggio 2007,
nel quale si è messo in evidenza, da un lato, che «l’etichettatura degli alimenti è uno dei modi in cui le informazioni possono essere comunicate ai consumatori
e usate per operare scelte basate su criteri sanitari per quanto riguarda l’acquisto di alimenti e bevande»,
dall’altro, che «il settore pubblicitario e quello del marketing hanno una grande importanza e mirano a esercitare un’influenza sul comportamento del consumatore»,
tant’è vero che «è dimostrato che la pubblicità e il marketing di alcuni prodotti alimentari incidono sull’alimentazione, in particolare su quella dei bambini».
RegUE n 1169/2011 il legislatore europeo ha affermato, nel 10° considerando,
che l’etichettatura nutrizionale è «uno dei metodi principali per informare i consumatori sulla composizione degli alimenti e aiutarli ad adottare decisioni consapevoli» e,
nel 34° considerando, che «la presentazione obbligatoria sull’imballaggio di informazioni sulle proprietà nutritive dovrebbe supportare azioni dietetiche in quanto parte delle politiche sanitarie pubbliche,
che possono anche prevedere l’indicazione di raccomandazioni scientifiche nell’ambito dell’educazione nutrizionale per il pubblico e garantire scelte alimentari informate».
- 1 more item...
REGUE n.1169/2011 sulla fornitura di informazioni ai consumatori di prodotti alimentari ha cercato di valorizzare la funzione educativa della comunicazione business to consumer,
in particolare introducendo la dichiarazione nutrizionale nel novero delle indicazioni che devono essere obbligatoriamente fornite in relazione agli alimenti preimballati.
Una conferma in tal senso parrebbe essere offerta, peraltro, dal disposto dell’art 4, par 2, del reg (uE) n 1169/2011, ai sensi del quale
«nel valutare se occorre imporre informazioni obbligatorie sugli alimenti e per consentire ai consumatori di effettuare delle scelte di acquisto consapevoli,
si prende in considerazione il fatto che la maggioranza dei consumatori ritiene particolarmente necessarie alcune informazioni cui attribuisce un valore significativo o si tiene conto di alcuni elementi generalmente ritenuti utili per il consumatore»
mediante tale disposizione, il legislatore europeo, lungi dall’avere abbracciato una concezione soggettivistica pura della comunicazione business to consumer nel mercato agro-alimentare,
si è riservato la possibilità di ampliare ulteriormente il novero delle indicazioni obbligatorie laddove ciò si rivelasse utile al perseguimento di finalità e al soddisfacimento di interessi di portata generale.
Ciò consente, in certa misura, di comprendere anche per quale ragione si siano intensificati gli studi e le indagini volti a verificare
se anche nel mercato agro-alimentare europeo l’eventuale fornitura di informazioni relative alla sostenibilità dei prodotti potrebbe indurre i consumatori a modificare le loro condotte di acquisto.
Preme sottolineare ancora una volta, però, che il nuovo ruolo che si vuole assegnare alla comunicazione business to consumer nel mercato agro-alimentare implica un mutamento di prospettiva piuttosto netto:
se la normativa europea sulla fornitura di informazioni ai consumatori di prodotti alimentari finora ha avuto come obiettivo quello di mettere il consumatore in condizione di effettuare delle scelte di acquisto consapevoli in relazione ai suoi interessi personali,
- 1 more item...
Un simile approccio solleva, però, diversi interrogativi.
-
Eppure, la maggior parte di essi al giorno d’oggi è acquistata attraverso i canali della grande distribuzione e dell’e-commerce, in merito ai quali è lecito dubitare che, nell’ottica dell’Agenda 2030, possano essere definiti sostenibili sotto il profilo economico, ambientale e sociale.
Parimenti, gli imballaggi dei prodotti biologici solo in pochi casi sono biodegradabili.
Al contempo, la spinta verso il consumo di prodotti biologici potrebbe rivelarsi controproducente anche in relazione al perseguimento di altri goals indicati dall’Agenda 2030, primi fra tutti quelli della lotta alla fame e alla deforestazione:
la resa dei terreni coltivati con il metodo di produzione biologico è minore di quella dei terreni coltivati con il metodo convenzionale, pertanto,
se si optasse per un sistema di produzione che fosse solo ed esclusivamente o in via maggioritaria biologico,
si potrebbe, da un lato, mettere a rischio il perseguimento della global food security e dall’altro,
spronare alla ricerca di nuove terre da coltivare, il che con ogni probabilità porterebbe all’abbattimento di piantagioni forestali.